Il Tribunale di Milano tutela le scarpe Ports contro le imitazioni

Lo scorso 30 dicembre la Sezione Specializzata in materia di Impresa “A” del Tribunale di Milano ha inibito in via cautelare la commercializzazione di calzature costituenti imitazione servile delle scarpe con fiocco della Ports 1961 (“Ports”). Di seguito a sinistra le scarpe originali e a destra le imitazioni.

Nella decisione in commento, la Giudice dr.ssa Dal Moro ricorda innanzitutto che, per essere tutelata contro l’imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., la forma di un prodotto deve avere capacità individualizzante e distintiva, ovvero presentare elementi c.d. “capricciosi” che la distinguano dalle altre e portino il consumatore a ricollegarla all’azienda da cui proviene. Nel caso di specie la Giudice ritiene che tale requisito sussista: il fiocco/nodo sulle calzature Ports appare “dotato di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituisce una caratteristica esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata distintiva”, per cui il consumatore la ricollega alla Ports. Conferma di tale distintività, continua la Giudice, viene peraltro dal successo della forma sul mercato e dai numerosi tentativi di imitazione.

In secondo luogo, precisa l’ordinanza, la tutela contro l’imitazione servile richiede che il prodotto imitativo sia idoneo a creare confusione sul mercato, ovvero a ingannare il consumatore sulla sua provenienza da un’azienda piuttosto che da un’altra. In merito la Giudice rileva che il prodotto imitativo “riproduce in modo sostanzialmente identico l’elemento individualizzante del prodotto Ports (…). Eventuali differenze di mero dettaglio non incidono sull’impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a discernere quale sia il prodotto originale e quale quello imitato”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene quindi integrata – pur nei limiti dell’accertamento sommario cautelare – la concorrenza sleale per imitazione servile del prodotto Ports.

L’ordinanza non accoglie invece la prospettazione di Ports secondo cui la commercializzazione delle imitazioni avrebbe costituito anche concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c. Tale illecito, afferma la Giudice, non è infatti integrato dalla riproduzione del prodotto altrui, ma invece “ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori”.

Passando quindi all’esame del periculum in mora necessario per l’emanazione dell’inibitoria cautelare richiesta da Ports, il Tribunale ne afferma la sussistenza visto in particolare il pericolo di sviamento della clientela e di confusione presso il pubblico, che causa un danno difficilmente reversibile e di difficile ristoro. La Giudice ritiene peraltro che il periculum sia particolarmente grave a causa della rapidità di propagazione dell’effetto confusorio presso il pubblico dei consumatori, “atteso il mezzo utilizzato per la vendita prodotti imitativi, promossi e commercializzati (quanto meno anche) per il tramite della rete internet: proprio questo tipo di commercializzazione, che implica una pubblicazione con elevata potenzialità di diffusione delle immagini delle forme illecitamente imitative, è idonea a cagionare quel pregiudizio alla capacità distintiva del prodotto originale che la ricorrente vuole scongiurare”.

Alla luce di quanto precede, l’ordinanza inibisce l’ulteriore commercializzazione delle scarpe imitative, con penale di € 250 per ciascuna violazione del provvedimento e di € 1.000 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, e con condanna della controparte al risarcimento delle spese legali della Ports, fissate in poco meno di diecimila euro.

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