Il tribunale di Milano condanna IOL per i video in violazione dei diritti di RTI
Il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 7680/11 ha condannato Italia On Line s.r.l. (IOL) per violazione dei diritti d’autore di Reti Televisive Italiane s.p.a. (RTI) su una serie di trasmissioni televisive tra cui “Amici”, “I Simpson”, “Il Grande Fratello”, “Le Iene”, “Colorado Cafè”. La violazione sarebbe stata commessa in particolare per via della presenza non autorizzata, sul portale IOL, di spezzoni di tali trasmissioni caricate sia dagli utenti che dalla redazione di IOL, la quale IOL peraltro conseguiva un profitto su tali video grazie ai contenuti pubblicitari che ad essi venivano associati.
La difesa di IOL nel procedimento in questione è stata principalmente quella di affermare che si applicasse nei suoi confronti la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003 (con cui è stata attuata la Direttiva n. 31/2000 sull’e-commerce) in base al quale il prestatore di un servizio di hosting non è responsabile dei contenuti illeciti memorizzati dagli utenti se non è effettivamente a conoscenza della loro illiceità e, non appena venutone a conoscenza su comunicazione delle autorità competenti, agisce per rimuoverli o disabilitarne l’accesso.(…)
I Giudici milanesi hanno tuttavia individuato una serie di elementi che attesterebbero il ruolo attivo e non meramente neutro di IOL rispetto ai contenuti illeciti memorizzati sul suo portale: i) era possibile cercare i contenuti tramite un motore di ricerca in base a parole-chiave corrispondenti ai titoli delle trasmissioni televisive in questione; ii) gli inserzionisti potevano scegliere a quali video associare i propri messaggi pubblicitari sempre grazie a quel motore di ricerca; iii) era offerto agli utenti un servizio “video correlati” che in via automatica indicava loro i video analoghi a quello visualizzato; iv) la stessa IOL nelle Terms & Conditions del proprio portale si riservava il diritto di rimuovere i contenuti caricati in violazione di diritti di terzi, e aveva addirittura predisposto un servizio per segnalare i video abusivi; v) alcuni video erano stati caricati dalla medesima redazione di IOL. Tutto ciò, dice il Tribunale milanese, porta ad individuare in IOL un prestatore di servizi “che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti e ne arricchisce e completa la fruizione … in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto”. Ne deriva quindi l’inapplicabilità, secondo la sentenza, dell’art. 16 D. Lgs. 70/2003 summenzionato..
Il Tribunale precisa comunque che sulla base delle attuali conoscenze tecniche è impossibile per l’ISP effettuare un controllo preventivo dei contenuti immessi dagli utenti per verificarne la liceità. Tuttavia, nel caso di specie IOL aveva ricevuto una diffida da RTI che segnalava la presenza di contenuti in violazione dei propri diritti ed invitava a rimuoverli. Poichè IOL non si era in alcun modo attivata dopo il ricevimento della diffida, essa è stata ritenuta responsabile della violazione dei dirittti d’autore di RTI e condannata a rimuoverli (con imposizione di penale) nonchè a risarcire il danno cagionato a RTI, da liquidarsi in separato giudizio.