Il Tribunale di Bari a tutela del marchio Supreme
Con una recente ordinanza pronunciata in data 26 febbraio 2019, nel procedimento avente R.G. n. 16185/2018, il Tribunale di Bari si è pronunciato sulla contraffazione del noto marchio Supreme da parte del marchio Supreme Gold.
In accoglimento del ricorso promosso dalla Chapter 4 Corp. D.B.A., titolare del primo marchio, il Tribunale ha confermato i provvedimenti cautelari adottati con decreto inaudita altera parte,con il quale aveva autorizzato il sequestro urgente dei prodotti immessi sul mercato riportanti il marchio Supreme Gold e del materiale pubblicitario ad essi inerente; inibito l’utilizzo e la pubblicità di qualunque segno confondibile con il marchio Supreme; e ordinato il ritiro dal mercato degli stessi prodotti e relativo materiale pubblicitario.
Nel provvedimento in commento, il Giudice rileva anzitutto la conformità del marchio Supreme ai requisiti di novità e distintività previsti dal CPI. In particolare, con riferimento al carattere di novità, l’esistenza di marchi simili anteriori contenenti la parola “supreme” non impedisce di ravvisare il requisito richiesto dalla legge, in quanto l’assenza di affinità nell’attività svolta dai titolari dei segni e nel settore merceologico cui i prodotti appartengono escluderebbe qualsiasi rischio di confusione in capo al consumatore. Per quanto riguarda il requisito di distintività, invece, il giudice riconosce al marchio un carattere forte: il segno azionato, infatti, non consiste in denominazioni generiche o meramente descrittive dei prodotti per i quali viene utilizzato, né presenta un collegamento immediato con gli stessi in quanto il significato della parola “supreme” (ovvero “sommo”) non ha alcuna correlazione con lo stile streetwear dell’abbigliamento commercializzato. Peraltro, il segno in questione è costituito non soltanto dalla parola “supreme” ma anche dai suoi elementi grafici: il colore, le proporzioni e il carattere utilizzato, nonché il rettangolo rosso che la incornicia.
Il Tribunale di Bari ricorda quindi che la tutela accordata dall’art. 20 CPI, lett. b), può essere invocata quando, a causa dell’identità/somiglianza tra i segni e dell’identità/affinità tra i prodotti commercializzati, sussiste un rischio di confusione o associazione tale da indurre in errore i potenziali acquirenti sul mercato. Nel caso di specie, rileva il Giudice, il marchio Supreme Gold riproduce fedelmente i caratteri e i colori del marchio Supreme e, come quest’ultimo, viene utilizzato per prodotti di abbigliamento, i quali tra l’altro ripropongono lo stesso stile streetwear tipico dei prodotti Supreme. Sussiste quindi la somiglianza tra i segni e tra i prodotti richiesta dalla norma.
Su queste premesse, il Giudice ha accertato la contraffazione del marchio Supreme e l’esistenza della fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 cc, n. 1) e n. 3, per l’idoneità del segno Supreme Gold a creare confusione con il marchio legittimamente utilizzato dalla società Chapter 4 e l’idoneità delle condotte poste in essere dalla resistente, contrarie ai principi di correttezza professionale, a danneggiare la società stessa. I provvedimenti adottati ante causam sono perciò stati confermati in toto. Il Tribunale ha così inibito l’utilizzo e la pubblicizzazione (anche per via telematica) del marchio Supreme Gold e di altro segno confondibile contenente la parola “supreme”, con fissazione di penale; ha ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti recanti tali segni e del relativo materiale pubblicitario; ha autorizzato il sequestro degli stessi; ed ha infine disposto la pubblicazione dell’intero provvedimento (anziché del solo dispositivo come da prassi) sui quotidiani La Repubblica e La Gazzetta del Mezzogiorno; con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite.