Il plagio dell’ “opera giuridica” dell’avvocato
(Articolo pubblicato su Diritto 24)
Una recentissima sentenza della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia affronta una questione forse inedita nel nostro panorama giurisprudenziale: quella del plagio di un testo di contenuto giuridico ideato da un avvocato da parte di un collega.
Un avvocato milanese aveva contestato all’Ente organizzatore della fiera di un capoluogo veneto di aver inviato agli espositori, in prossimità della manifestazione, un Regolamento (contrassegnato con il logo della fiera) disciplinante il servizio di tutela della proprietà intellettuale interno alla fiera stessa, e riproducente pedissequamente un testo da lui creato anni prima, agli stessi scopi, su commissione di un ente Fiera milanese; tutto ciò, in assenza di autorizzazione. Sebbene l’ente avesse immediatamente sospeso l’utilizzo del regolamento contestato in seguito alla diffida stragiudiziale ricevuta dal professionista, questi l’aveva citato in giudizio innanzi alla Sezione specializzata del Tribunale di Venezia per la lesione del proprio diritto morale d’autore, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza.
Il convenuto aveva esposto di aver ricevuto il testo contestato da altra legale, peraltro ex collaboratrice dell’attore, cui aveva commissionato l’incarico della sua redazione; pertanto, pur resistendo sotto diversi profili alle domande dell’attore, aveva invocato in ogni caso la propria buona fede, chiamando contemporaneamente in causa la legale in questione, quale effettiva responsabile del fatto, onde esserne tenuto indenne in caso di condanna.
I Giudici veneziani hanno, anzitutto, escluso la sussistenza di ostacoli di sorta alla tutelabilità astratta, secondo la legge sul diritto d’autore (l.d.a.), di un’opera come quella oggetto di giudizio. Essi hanno osservato che, affinché un’opera dell’ingegno possa ricevere siffatta tutela, è richiesto (solo): che l’attività intellettuale creativa dell’autore sia “esteriorizzata in una forma espressiva distinta e percepibile”; che “l’opera appartenga alle scienze e alle arti in genere”, dato il carattere meramente esemplificativo dell’elenco delle opere tutelabili di cui all’art. 2 l.d.a.; e che essa “possieda ‘carattere creativo’ compendiato da originalità e novità”, nel senso che l’opera “deve rispecchiare un apporto personale e l’individualità del suo autore e deve altresì configurarsi come un’elaborazione che presenti un sufficiente grado di valore aggiunto rispetto alla situazione anteriore”; con la precisazione che “il gradiente di originalità e novità può essere anche modesto”.
A conclusioni simili erano giunti, del resto, i giudici della specializzata del Tribunale di Milano in una decisione su un altro testo di carattere “tecnico”, che avevamo commentato in questo articolo.
Sulla scorta di queste premesse, i Giudici hanno concluso per la proteggibilità in concreto dell’opera considerata: il regolamento anti-contraffazione in questione, infatti, non costituirebbe “un mero elenco compilativo, ‘necessitato’ di norme e prassi”, bensì il “frutto di personale, originale, nuova e ‘creativa’ elaborazione delle nozioni giuridiche e delle prassi del settore e delle esperienze del professionista” che “per come sono state contestualizzate ed organizzate e combinate tra loro, con esteriorizzazione in una particolare forma espressiva, integrano una composizione che va al di là di una mera elaborazione funzionale necessitata.”
Risolta in senso favorevole all’attore anche la questione della paternità (grazie a deposizioni testimoniali concordanti), il Tribunale ha ritenuto integrata anche l’ipotesi di plagio, data la ripresa pedissequa, nel documento contestato, della successione formale degli argomenti, delle “rubriche” e del testo degli articoli presenti nel regolamento originale.
Il Tribunale ha, tuttavia, escluso ogni responsabilità risarcitoria dell’ente principale convenuto, per assenza di colpa: dall’istruttoria era emerso che esso avesse effettivamente commissionato l’opera a stimata professionista del settore e avesse, dunque, ragionevolmente fatto affidamento sulla lecita provenienza dell’opera stessa, utilizzandola nell’incolpevole ignoranza che fosse il risultato di plagio, e cessandone l’utilizzo non appena diffidata dall’autore.
Ha, invece, accolto la domanda risarcitoria estesa dall’attore nei confronti della materiale autrice del plagio, ritenendo che il comportamento della professionista fosse connotato da dolo, avendo ella presentato il documento – facilmente reperibile in Internet, ma non per questo liberamente “appropriabile” da terzi, secondo i Giudici – come frutto del proprio lavoro, suggerendo addirittura di farlo circolare con il logo del committente, e non potendo non sapere di non aver redatto in prima persona il documento stesso (il passato rapporto di collaborazione con l’autore, anzi, lasciava secondo il Tribunale presumere una conoscenza diretta dell’identità di quest’ultimo).
Il Tribunale ha quindi accertato l’intervenuto plagio, condannato la terza chiamata al risarcimento del danno, determinato in via equitativa (il fatto che il regolamento fosse reperibile in internet secondo i Giudici limita la lesività della condotta illecita) e ordinato altresì la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani, uno nazionale e uno locale.