Hyperlink e messa a disposizione del pubblico: l’AGCOM applica i principi della sentenza Svensson e archivia il procedimento

Applicando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso Svensson, L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha archiviato un procedimento riguardante un sito che proponeva contenuti in presunta violazione del diritto d’autore (delibera n. 67/14/CSP).

La procedura è stata avviata su istanza dell’autore di dieci “mappe concettuali”, il quale lamentava che le stesse fossero state rese disponibili su un sito di terzi senza autorizzazione.

Nell’impossibilità iniziale di identificare il responsabile del sito, è stata in prima battuta inviata comunicazione del procedimento alla sola società fornitrice dei servizi di hosting. Questa ha presentato contro-deduzioni dichiarando la propria estraneità ai fatti contestati e affermando che il gestore del sito, da essa contattato, aveva rimosso i contenuti reperibili su due degli URL denunciati, mentre le restanti otto opere non erano state rimosse, in quanto non fisicamente presenti all’interno del sito, ma mero oggetto di link al sito del titolare dei diritti d’autore.

Il gestore del sito, intervenuto in un secondo momento, ha confermato all’AGCOM la rimozione di due delle opere, ribadendo che i rimanenti URL contenevano meri link al sito del ricorrente. Il gestore ha sostenuto che, dal suo punto di vista, non configurava illecito comunicare materiali in Internet tramite link ad altri siti web.

Nel decidere dell’eventuale sussistenza di una violazione del diritto d’autore, l’Autorità ha ritenuto rilevante la nozione di “messa a disposizione del pubblico”. Nell’ordinamento italiano, tale nozione è contenuta nell’ art. 16 della legge n. 633/41 (modificato dalla legge 9 aprile 2003, n. 68) che ha attuato l’art. 3, paragrafi 1 e 3, della Direttiva 2001/29/CE. Secondo la Direttiva, qualsiasi comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore.

L’AGCOM ha, quindi, fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea nel caso Svensson (C-466/12, 13 febbraio 2014), relativa ai link pubblicati in Internet che rimandano ad articoli pubblicati su altri siti; in particolare, ai punti 27 e 32 della sentenza, nei quali si afferma che “qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale” e che “non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet”.
L’Autorità ha ritenuto applicabile al caso pendente innanzi a sé questi principi, dal momento che i link in questione conducevano a un sito in cui le opere erano state rese disponibili al pubblico da parte del titolare dei diritti d’autore. Di conseguenza, l’AGCOM ha ritenuto che non si configurasse, relativamente all’uso di questi link, violazione del diritto d’autore.

La decisione di AGCOM è importante, perché riflette la volontà dell’Autorità di decidere in conformità con il diritto comunitario. Una decisione diversa sarebbe stata, del resto, in aperto conflitto con il principio, pure enunciato nella sentenza Svensson, che gli Stati membri non hanno il diritto di disporre una protezione più estesa a favore dei titolari dei diritti d’autore, ampliando così la nozione di comunicazione al pubblico.

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