Cuba, rum e indicazioni geografiche
(Articolo pubblicato in origine su Diritto 24)
Non è infrequente che in cause relative a segni distintivi e diritti similari si discuta di storia; di recente alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano è capitato di occuparsi della storia recente di Cuba, e di uno dei prodotti tipici di quell’isola, il rum.
Havana Club International, la nota casa produttrice dell’omonimo distillato, e la sua distributrice italiana avevano infatti citato in giudizio innanzi al Tribunale meneghino la produttrice e la distributrice del rum Matusalem per violazione delle norme sulle indicazioni geografiche e sulla concorrenza sleale, con le relative domande inibitorie e risarcitorie. Il Matusalem è interamente realizzato nella Repubblica Dominicana; tuttavia, le convenute facevano ampio uso, sulle bottiglie, sulle confezioni e nella comunicazione pubblicitaria di riferimenti a Cuba e dell’espressione “Spirit of Cuba” / “Espiritu de Cuba”.
Per le attrici, si trattava di uso di segni e comunicazioni ingannevoli per i consumatori in relazione alla provenienza geografica del distillato, in violazione dell’ art. 30 Cpi e dell’ Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza false ed ingannevoli. Esse sostenevano che le convenute avessero voluto, ingannando il consumatore, indebitamente profittare dello speciale accreditamento presso il pubblico italiano del rum cubano.
Per le convenute, si trattava invece di null’altro che la legittima rivendicazione delle proprie radici. Il Matusalem era, infatti, originariamente prodotto a Cuba, secondo una formula ivi concepita dai fondatori della storica distilleria Camp & Brothers, e nei primi anni del ‘900 era diventato uno dei rum più noti dell’isola. Dopo la rivoluzione del 1959, tuttavia, i proprietari della distilleria erano stati costretti all’esilio e la società era stata confiscata dal regime castrista. I titolari avevano così stabilito la produzione del Matusalem, rispettandone l’originale formula, prima a Porto Rico e poi nella Repubblica Dominicana.
I riferimenti a Cuba nelle etichette e pubblicità esprimevano quindi, secondo le convenute, l’orgoglio del proprio retaggio; inoltre, essi erano comunque accompagnati all’indicazione che il liquore era prodotto nella Repubblica Dominicana.
Il Tribunale di Milano ha sostanzialmente riconosciuto le ragioni delle attrici, ritenendo che le concrete modalità di utilizzazione da parte delle convenute del termine Cuba costituissero violazione dell’art. 30 C.p.i., suggerendo falsamente al pubblico la provenienza del rum Matusalem da Cuba.
Il Tribunale ha in particolare considerato che:
La tutela dell’indicazione geografica è finalizzata tanto a garantire specifiche qualità del prodotto, quanto a proteggere tutte le potenzialità evocative veicolate dal suo uso, sicché appare sufficiente che il bene non provenga da quel territorio per determinarne la violazione, indipendentemente dalla sua pari o financo superiore qualità;
A tale proposito, anche se il rum non è un prodotto esclusivo dell’isola di Cuba, il riferimento a Cuba in relazione a tale prodotto veicola suggestioni emozionali e comunicative oltre che la qualità propria del prodotto stesso; ciò per effetto della combinazione di fattori naturali ed umani (il pregio della canna da zucchero cubana, l’ esperienza dei “maestri roneros”, le particolari tecniche d’invecchiamento) e delle campagne pubblicitarie delle stesse attrici, che avrebbero peraltro contribuito al fenomeno sociale dei cocktail a base di rum cubano, ricollegati all’immagine sensuale ed esotica dall’isola caraibica; peraltro, secondo un sondaggio prodotto dalle attrici, una percentuale rilevante di consumatori riterrebbe che la provenienza da Cuba di un rum ne costituisca un pregio rilevante ai fini della scelta di acquisto;
ciò detto, le condotte delle convenute sarebbero state “univocamente indirizzate” a suggerire ai consumatori che il rum Matusalem fosse originario di Cuba, ai fini di un accreditamento di massa del prodotto; particolarmente ingannevole sarebbe stata l’espressione “Espiritu de Cuba”/“The Spirit of Cuba”, usata anche nella campagna promozionale in associazione ad immagini di Cuba; a tale riguardo è interessante notare, che mentre le attrici insistevano che essa dovesse intendersi come “alcolico di Cuba” e le convenute come “anima di Cuba”, il Tribunale abbia ritenuto che l’espressione fosse ambivalente, e proprio per questo esprimesse il concetto di un legame di origine del prodotto con Cuba, pretendendo di rappresentarne l’essenza più profonda;
con riguardo alle altre utilizzazioni del termine “Cuba” nelle etichette e nelle bottiglie, le convenute avrebbero assegnato una rilevanza grafica e dimensionale al termine “Cuba” del tutto sproporzionata, posizionandolo al centro del collo della bottiglia ed evidenziandolo ulteriormente con una cerchiatura, con l’effetto di trasformarlo nell’unico riferimento percepibile dal consumatore; persino la dicitura “formula original de Cuba”, in sé veridica, presentando il termine “Cuba” in colori più evidenti ed attraenti (oro) e, soprattutto, dimensioni del tutto sproporzionate rispetto al resto dell’indicazione, avrebbe finito con il veicolare il significato inveritiero del luogo di attuale produzione.
Il Tribunale ha quindi inibito alle convenute l’uso dell’espressione “Espiritu de Cuba” sia nella campagna promozionale che impressa sul vetro o sulla confezione della bottiglia, nonché l’utilizzazione del termine Cuba con rilevanza grafica e dimensionale sproporzionata.
Quanto al risarcimento, il Tribunale ha scelto la strada della liquidazione equitativa, partendo da un dato certo acquisito in corso d’istruttoria, quello del margine lordo imputabile a tutte le tipologie di rum venduto dalle convenute (anche quelle estranee all’oggetto del giudizio). La norma sul risarcimento del danno prevede, infatti, che nel liquidare il danno si tenga conto anche degli utili dell’autore dell’illecito.
A tale riguardo il Tribunale ha ritenuto di dover tener conto anzitutto delle indubbie elevate qualità del rum delle convenute, superiore per invecchiamento a quello delle attrici, e quindi per prezzo di commercializzazione. “A fronte di beni non surrogabili per qualità e fascia di prezzo, risulta più che probabile che le ulteriori potenzialità evocative veicolate dall’uso dell’indicazione geografica in contestazione abbiano solo parzialmente concorso ad orientare le scelte dei consumatori che hanno acquistato Matusalem, contribuendo in via non esclusiva, anzi minoritaria, al suo accreditamento sul mercato”.
Sulla scorta di queste considerazioni, e valutato anche che i dati forniti dalle convenute erano non solo lordi, ma anche offerti in via aggregata in relazione pure a prodotti non rilevanti per l’illecito contestato, il Tribunale ha liquidato il danno da risarcire alle attrici nel 15% dell’importo indicato come margine lordo.