Contraffazione di brevetto e sequestro probatorio. Corte di Cassazione penale n. 29391/2019
Con sentenza n. 29391 dello scorso 4 luglio, la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in tema di contraffazione di brevetto ex art. 473 c.p. e ha rigettato il ricorso proposto da Roofy S.r.l. e Gestico S.r.l. contro l’ordinanza del Tribunale di Brindisi che confermava il sequestro probatorio di distanziatori autolivellanti per la posa di piastrelle realizzati e commercializzati dalle ricorrenti in asserita contraffazione di un brevetto di titolarità di Brunoplast s.a.s.
Nello specifico, le ricorrenti avevano proposto ricorso in Cassazione lamentando l’illegittimità del sequestro in quanto eseguito su oggetti diversi da quelli esplicitamente menzionati nel relativo decreto, che contemplava unicamente “oggetti del tipo distanziatori autolivellanti realizzati mediante la contraffazione del brevetto industriale”, mentre nessun riferimento veniva fatto alle componenti (manopole, viti, tiranti) e agli stampi che nel concreto erano pure stati sottoposti alla misura da parte della Guardia di Finanza.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha però per l’appunto rigettato il riscorso affermando che la Guardia di Finanza aveva correttamente eseguito la misura disposta dal PM. Infatti, dalla descrizione del prodotto contenuta nel testo del decreto emergeva in modo evidente che oggetto di sequestro probatorio non era solo il distanziatore in sé, ma anche tutti gli altri oggetti necessari a comporlo e a produrlo, a cui la motivazione del decreto faceva infatti espresso riferimento: tutti questi costituivano “corpo del reato”. Pertanto, il giudice ha concluso affermando il principio generale secondo cui “ove il decreto di sequestro probatorio si riferisca specificamente ad un determinato prodotto dell’ingegno – esattamente individuato – non può ritenersi estraneo ed esorbitante dal contenuto del provvedimento stesso il sequestro dei singoli componenti del prodotto, non ancora assemblati, ovvero dello stampo per realizzarlo, qualora vi siano specifici riferimenti ad essi nella motivazione del provvedimento”.