Concorrenza sleale e diritto d’autore: il Tribunale di Milano si pronuncia sul caso Fendi vs Zara

Lo scorso luglio, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano si è pronunciata sul ricorso promosso dalla casa di alta moda Fendi contro Zara, nota catena di abbigliamento oggi diffusa in tutto il mondo.

L’azienda ricorrente contestava a Zara di aver utilizzato illecitamente due delle immagini della sfilata di Fendi dello scorso anno, ritraenti una modella in abito rosso e costituenti l’immagine simbolo della collezione primavera/estate 2014. Tali foto erano state utilizzate e riprodotte sotto forma di disegno in alcune canotte dell’ultima collezione di Zara, poi distribuite e commercializzate in tutti i punti di vendita e nel negozio online della resistente.

Il Giudice di Milano ha ritenuto sussistere, nel caso in esame, i presupposti per concedere la tutela inibitoria a Fendi, individuando nelle riproduzione delle fotografie di Fendi compiuta da Zara, e nel loro sfruttamento commerciale, un illecito concorrenziale e la violazione dei diritti d’autore sulle foto stesse.

Il Giudice ha rilevato, in primis, che i disegni utilizzati da Zara riproducono in modo evidente tutti gli elementi delle fotografie di Fendi, diffusamente pubblicate in numerose riviste e online e facilmente riconducibili all’immagine della nota casa di moda. Per questo, la loro riproduzione grafica configura, secondo il Giudice, un caso di concorrenza sleale per appropriazione di pregi dell’azienda concorrente (ex art. 2598 co2 c.c.), avente il fine di “agganciare” il proprio prodotto a quello più rinomato della concorrente. Nella condotta di Zara, il Giudice rileva anche una condotta confusoria, in particolare idonea a generare una c.d. “post sale confusion”, ovvero quel tipo di confusione in cui incorre non chi effettua l’acquisto, ma chi poi vede il prodotto-copia nelle mani di chi lo ha acquistato. Tale moderno concetto di sfruttamento parassitario fa leva sull’indebita appropriazione del “messaggio” legato al marchio, un concetto che non è in realtà alternativo a quello tradizionale di confondibilità, ma ne rappresenta piuttosto una specificazione.

Per quanto riguarda la violazione dei diritti d’autore sulle fotografie in questione, premessa la titolarità delle stesse in capo a Fendi sulla base della presunzione di titolarità che favorisce chi detiene il possesso dell’opera (la resistente aveva contestato la carenza di prova della titolarità), la loro elaborazione sotto forma di disegno e il loro sfruttamento commerciale da parte di Zara configura secondo il Giudice una violazione dei diritti di utilizzazione economica dei quali Fendi è unica titolare.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Tribunale di Milano ha dunque inibito a Zara di riprodurre e commercializzare, in ogni forma, i capi di abbigliamento riproducenti le immagini oggetto di violazione ed ha autorizzato il sequestro di quelli già in commercio.

Non è noto alla scrivente se l’ordinanza sia stata reclamata.

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Il Tribunale di Milano su competenza territoriale e concorrenza sleale in un caso di prodotti farmaceutici