Concorrenza sleale e c.d. “boicottaggio secondario”: una pronuncia del Tribunale di Milano
(Articolo pubblicato su Diritto24)
Una recente ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa (ordinanza del 9 luglio 2014, R. G. 13161/2014) si confronta con la fattispecie del c.d. “boicottaggio secondario” tra imprenditori. Le attività riconducibili alla nozione di “boicottaggio” possono rilevare, in astratto, sia come forme di concorrenza sleale sia, sussistendone i presupposti, come pratiche monopolistiche vietate dalla normativa c.d. antitrust (di queste seconde abbiamo parlato qui). L’ordinanza qui commentata muove dalla prima prospettiva.
Una società specializzata nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di impianti per il condizionamento ed il riscaldamento dell’aria aveva proposto ricorso per l’adozione di misure cautelari ed urgenti nei confronti del distributore italiano di una nota casa produttrice tedesca. La ricorrente aveva esposto di essere stata per anni rivenditrice esclusiva per la Sicilia di quest’ultimo. Una volta risolto il rapporto, essa aveva continuato a vendere i prodotti del noto marchio come “rivenditore non autorizzato”, rifornendosi presso altri rivenditori della rete ufficiale del distributore. Dopo qualche tempo però, a suo dire, il distributore aveva intrapreso una campagna di boicottaggio a suo danno, intervenendo presso la propria rete per estrometterla dal mercato relativo ai prodotti del marchio.
Si tratta dunque della classica fattispecie di boicottaggio c.d. secondario, in cui il preteso boicottante esercita pressione su soggetti terzi perché non intrattengano rapporti commerciali con il boicottato.
L’ordinanza inquadra l’illecito lamentato nell’ambito dell’art. 2598, n. 3 c.c., che reprime le condotte contrarie alla correttezza professionale ed idonee a danneggiare il concorrente. In applicazione di precedenti giurisprudenziali, il Giudice osserva che la fattispecie di boicottaggio secondario rilevante ex art. 2598 c.c. n. 3 presuppone, oltre che naturalmente la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti: a) la forza contrattuale del boicottante, nell’area geografica o nel settore di mercato; b) la pressione dell’imprenditore boicottante su altri soggetti perché essi si astengano da rapporti commerciali con il soggetto boicottato; c) una condotta diretta unicamente a ostacolare il concorrente, non riconducibile al fisiologico comportamento aggressivo dell’operatore di mercato.
Ciò premesso, il Giudice osserva che nel caso innanzi a sé vi è un fumus (prova sommaria sufficiente alla concessione di una misura urgente) della realizzazione della fattispecie. A tal riguardo, il Giudice tiene espressamente in considerazione il fatto che, in fattispecie particolari come quella del boicottaggio, sia fisiologica una certa difficoltà nell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto boicottato e la possibilità di fare emergere la condotta escludente a suo danno, giacché i soggetti a conoscenza dell’illecito sono anch’essi una certa misura coinvolti e per lo più hanno in corso ancora rapporti commerciali tra loro.
La forza contrattuale della resistente sul mercato di riferimento discenderebbe, secondo il Giudice, dal fatto che essa disponga di una rete diffusa selettiva su tutto il territorio nazionale, potendo controllare la destinazione finale dei propri prodotti e potendo intervenire sui propri distributori per orientarne le politiche di prezzo. L’ordinanza evidenzia come, discutendosi di concorrenza sleale e non di condotte sanzionabili sotto il profilo antitrust, ogni considerazione relativa a posizioni di dominanza del mercato della pretesa impresa boicottante sia irrilevante.
Quanto al boicottaggio vero e proprio, l’istruttoria sommaria avrebbe fatto emergere che l’indebita pressione sia stata esercitata dalla boicottante in due forme, entrambe di natura discriminatoria: fissando prezzi di vendita più elevati a distributori che rifornivano la ricorrente, ossia condizionando la concessione di sconti sui prezzi di approvvigionamento al rispetto del divieto di rivendita alla ricorrente; e negando l’accesso stesso alla rete selettiva a coloro che intrattenevano rapporti commerciali con la ricorrente.
In merito all’univoca finalità escludente, il Giudice valuta non convincenti, e anzi smentite dalle prove in atti, le motivazioni offerte dalla resistente per giustificare le scelte imprenditoriali sotto esame, e rileva che gli stessi imprenditori oggetto di pressione non hanno mai ricevuto spiegazioni del divieto loro imposto.
L’eccezione sollevata dalla resistente, per cui la ricorrente non avrebbe provato il pregiudizio subito, è invece respinta dal Giudice sulla base della considerazione che l’illecito concorrenziale in questione è un illecito di pericolo, che non necessita della prova del danno, essendo sufficiente ad integrarlo la potenzialità dannosa della condotta.
Quanto all’urgenza (periculum) pure richiesta per l’emissione di un provvedimento di tipo cautelare, il Giudice osserva che il boicottaggio posto in essere a danno della ricorrente determina un rischio di lesione dell’avviamento commerciale e di perdita di quote di mercato difficilmente ristorabile ex post per equivalente.
Sulla base di queste motivazioni, l’ordinanza si conclude con la concessione di inibitoria cautelare nei confronti della società boicottante, con divieto di proseguire nelle condotte di boicottaggio secondario descritte e fissazione di una penale economica per ogni trasgressione del provvedimento.