Concorrenza sleale da violazione delle norme fiscali: il Tribunale di Milano sulla “stabile organizzazione” in Italia
(Pubblicato anche su Diritto24 de Il Sole 24 Ore)
Il Tribunale di Milano – Sez. Specializzata in Materia di Impresa A – si è recentemente occupato degli effetti concorrenziali della violazione delle norme fiscali sulla “stabile organizzazione” in Italia (ord. 16.11.2015, Dr.ssa Gandolfi). Si tratta in sostanza delle norme, tra cui in particolare l’art. 162 TUIR, in base a cui una società straniera si considera operante stabilmente in Italia, e quindi tenuta al pagamento delle relative imposte, nonostante la sua residenza estera.
Nello specifico, una nota agenzia fotografica lamentava che una altrettanto nota concorrente irlandese praticasse in Italia prezzi più bassi di quelli di mercato grazie a una violazione della normativa fiscale, commettendo così anche atto di concorrenza sleale ex art. 2598 co. 1 n. 3 c.c. Secondo la ricorrente, infatti, la resistente poteva praticare quei prezzi solo grazie al fatto che, pur essendo la sua consociata italiana a promuovere e concordare le transazioni commerciali, era poi essa stessa società irlandese a concludere formalmente gli accordi, fatturare e incassare i proventi. Ciò le avrebbe consentito sia di risparmiare sulle imposte sul reddito, nettamente inferiori in Irlanda, sia di applicare il meccanismo del c.d. reverse charge, così evitando l’esposizione finanziaria altrimenti determinata dalla necessità di versare l’IVA all’erario prima di averla incassata. In tal modo, i suoi costi di produzione sarebbero stati nettamente inferiori, cosa che le avrebbe indebitamente consentito di offrire sul mercato fotografie a prezzi più bassi, ai danni dei concorrenti che rispettano la normativa fiscale. La ricorrente chiedeva perciò in via cautelare che la resistente fosse inibita “dall’ulteriore compimento degli atti di concorrenza sleale di cui in narrativa”, con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento.
Il Giudice delegato nominava un Consulente Tecnico d’Ufficio a cui chiedeva di verificare se effettivamente la resistente avesse stabile organizzazione in Italia. In conformità con le conclusioni di quest’ultimo, nell’ordinanza in commento il Giudice rileva che in effetti così è, considerato in particolare che: la consociata italiana ha un ruolo determinante nella definizione di importanti accordi commerciali della società irlandese; i contratti negoziati dalla consociata italiana vengono sistematicamente inviati e approvati dalla società irlandese; il personale della consociata italiana si rapporta alla società irlandese; la retribuzione del personale italiano è in parte determinata in percentuale sui guadagni del gruppo in Italia; la consociata italiana viene remunerata esclusivamente con il pagamento dei suoi costi operativi e non ha alcun rischio di impresa, posto che i costi e vantaggi delle attività da questa realizzate sono spostati sulla società irlandese; la consociata italiana ha come unico cliente la società irlandese.
In conclusione, il Giudice ritiene quindi che – nei limiti dell’accertamento cautelare – risulti che la resistente abbia in Italia un’organizzazione stabile rilevante ai sensi dell’art. 162 TUIR, e che vi sia quindi il fumus di una violazione delle norme fiscali che imporrebbero alla resistente di pagare le tasse in Italia. Da ciò, afferma il Giudice, deriva in effetti un risparmio fiscale per la resistente, oltre ad un vantaggio in termini di possibilità di non anticipare ingenti importi a titolo di IVA prima di averli incassati.
Nonostante ciò, precisa il Giudice, l’apparente violazione avversaria delle norme fiscali non integra automaticamente anche atto di concorrenza sleale ai danni della ricorrente ex art. 2598 c.c.: “come è noto, non ogni violazione delle regole pubblicistiche che impongono dei costi (anche di natura fiscale) determina effetti sulla leale competitività concorrenziale: è necessario infatti che l’illecito pubblicistico costituisca il presupposto di una condotta fonte di danno concorrenziale. In altri termini, è necessario che l’indebito risparmio venga concretamente sfruttato per sostenere un ribasso dei prezzi cui i concorrenti, rispettosi della legge, e come tali gravati da costi superiori, non possano fare fronte”.
Nel caso di specie, il Giudice rileva che la ricorrente non ha dato prova degli effetti anticoncorrenziali dell’illecito fiscale avversario, non avendo in particolare fornito elementi che dimostrino che i prezzi praticati dalla resistente siano insostenibili per i concorrenti rispettosi della normativa fiscale. Di conseguenza, nessun provvedimento cautelare può essere adottato dal Tribunale: non potendo imporre alla resistente di rispettare le norme fiscali (obbligo già previsto e sanzionato dalla legge), e trattandosi di un giudizio per inibitoria cautelare, l’unico oggetto della pronuncia avrebbe potuto essere proprio quello di non praticare prezzi insostenibili per i concorrenti, per il quale tuttavia sussiste la lacuna probatoria menzionata.
Nonostante il rigetto del ricorso, il Tribunale compensa però le spese tra le parti alla luce dell’accertato illecito fiscale, e manda gli atti alla Procura della Repubblica e all’Agenzia delle Entrate per la valutazione degli illeciti penali e per gli accertamenti tributari del caso.