Chanel perde contro Huawei: i rispettivi marchi non sono simili

Con una recentissima decisione nella causa T-44/20, il Tribunale dell’UE ha rigettato l’opposizione proposta dalla nota casa di moda Chanel avverso il marchio figurativo dell’UE, di seguito riprodotto, che nel 2017 Huawei Technologies Co. Ltd. aveva tentato di registrare nella classe 9 della Classificazione di Nizza.

A fondamento della propria opposizione, Chanel aveva argomentato che:

  • il marchio richiesto da Huawei era simile al proprio marchio anteriore francese n. 3977077 registrato nel 2013 (di seguito riprodotto), così come erano simili i prodotti rivendicati dai due marchi nella classe 9 della Classificazione di Nizza. Pertanto, poiché detta somiglianza generava un rischio di confusione per il pubblico, il marchio Huawei non avrebbe potuto essere registrato a norma dell’art. 8(2)(b) del Regolamento sul marchio UE (RMUE);

  • il marchio richiesto da Huawei era inoltre simile al marchio anteriore francese n. 1334490 (anch’esso di seguito riprodotto), registrato nel 1985 per prodotti e servizi diversi da quelli rivendicati da Huawei. Tuttavia, poiché tale marchio doveva ritenersi dotato di rinomanza, anche a prescindere dall’identità dei prodotti e servizi rivendicati, il marchio Huawei non avrebbe potuto essere registrato a norma dell’art. 8(5) RMUE.

L’opposizione era stata inizialmente respinta dall’EUIPO e tale decisione era stata successivamente confermata dalla Commissione di Ricorso avanti la quale Chanel aveva proposto impugnativa, sul presupposto che non sussisteva alcuna identità o somiglianza tra i segni in conflitto. Secondo l’EUIPO, infatti, dal punto di vista visivo, la semplice presenza di due elementi grafici collegati tra loro non rendeva i segni in questione simili, nonostante alcuni elementi di somiglianza esistessero tra gli stessi (ad esempio, il cerchio attorno all’elemento grafico). Analogamente, nessuna somiglianza sussisteva nemmeno dal punto di vista concettuale.

Avverso tale decisione, Chanel aveva proposto appello avanti il Tribunale dell’UE. Secondo la ricorrente, tra il marchio richiesto da Huawei e i propri marchi anteriori sussisteva un grado medio-basso di somiglianza se i segni venivano confrontati nell’orientamento in cui erano stati depositati, mentre un grado medio-alto di somiglianza se essi venivano ruotati di 90 gradi. Chanel ha quindi sostenuto che la Commissione di Ricorso EUIPO aveva erroneamente escluso, in linea di principio, qualsiasi possibilità di valutare il marchio depositato da Huawei con un orientamento nello spazio diverso da quello in cui era stato depositato. 

A questo proposito, il Tribunale ha però ricordato che, come da costante giurisprudenza, nel contesto di un giudizio di somiglianza, i segni devono essere confrontati nella forma in cui essi sono richiesti e/o registrati, mentre l’uso effettivo o potenziale dei segni in un’altra forma è irrilevante in sede di valutazione della somiglianza. Nella fattispecie, secondo il giudice, dal punto di vista visivo i marchi in conflitto condividevano le seguenti caratteristiche: un cerchio nero (per il marchio Chanel registrato nel 1985), due curve intrecciate, l’intersecazione delle curve in un’immagine speculare, un’ellisse centrale risultante dall’intersezione delle curve. Tuttavia il Tribunale ha anche rilevato la sussistenza di differenze significative, tali da rendere i segni visivamente non simili, ovvero: la forma più arrotondata delle curve nei marchi anteriori di Chanel; la diversa stilizzazione delle curve e la loro disposizione in orizzontale nel marchi anteriori di Chanel e in verticale nel marchio di Huawei; l’orientamento verticale (per Chanel) e orizzontale (per Huawei) dell’ellisse centrale risultante dall’intersezione di tali curve; il maggiore spessore della linea di tali curve nei marchi anteriori di Chanel; il modo in cui le curve si intersecavano. Secondo il Tribunale, inoltre, i marchi dovevano considerarsi diversi anche dal punto di vista concettuale: sebbene tutti evocassero delle lettere dell’alfabeto, infatti, nel caso di Chanel si trattava di due “c”, mentre nel caso di Huawei di una “h” (o di due “u”).

Pertanto, respingendo integralmente il ricorso, il Tribunale ha concluso affermando che la Commissione di Ricorso EUIPO aveva correttamente ritenuto che i marchi fossero nel complesso dissimili per l’impressione generale che essi suscitavano presso il pubblico e che, di conseguenza, l’EUIPO aveva correttamente rigettato l’opposizione proposta da Chanel.

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