CGUE e upload di film “pirata”: YouTube deve comunicare unicamente l’indirizzo postale dell’utente che ha effettuato il caricamento

Con sentenza del 9 luglio 2020 (causa C-264/19) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in merito all’interpretazione della nozione di “indirizzo” di cui all’articolo 8, par. 2, lett. a) della direttiva 2004/48/CE, che disciplina le informazioni da fornire al titolare dei diritti nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale della CGUE è stata presentata nell’ambito della controversia tra la società tedesca Constantin Film Verleih GmbH (di seguito “Constantin Film”), da un lato e, dall’altro lato, YouTube LLC e la società madre Google Inc. (di seguito, rispettivamente, “YouTube” e “Google”).

Constantin Film, dopo aver riscontrato il caricamento illegale sulla piattaforma YouTube di alcuni film di cui deteneva i diritti di sfruttamento esclusivi, aveva adito il Tribunale del Land di Francoforte, al fine di ottenere un ordine nei confronti di YouTube e Google di comunicare alcune informazioni relative agli utenti che avevano effettuato il caricamento delle opere protette.

In particolare, le informazioni richieste riguardano gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di cellulare e gli indirizzi IP utilizzati dagli utenti per poter accedere agli account Google e YouTube.

A seguito del rigetto della domanda da parte del tribunale di primo grado, su appello di Constantin Film, il Tribunale superiore del Land di Francoforte aveva invece condannato YouTube e Google a fornire unicamente gli indirizzi e-mail degli utenti in questione, rigettando l’appello quanto al resto. Per tale motivo, la Constantin Film ha impugnato la sentenza del giudice d’appello dinanzi alla Corte Federale di giustizia, reiterando la domanda proposta in primo grado. All’opposto, YouTube e Google hanno chiesto il rigetto integrale della domanda della ricorrente, anche nella parte in cui essa ha ad oggetto la comunicazione degli indirizzi e-mail degli utenti autori del caricamento.

In tale contesto, la Corte Federale ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 8, par.2, lett. a), della direttiva 2004/48, chiedendo se esso vada interpretato nel senso di ricomprendere, all’interno della nozione di «indirizzo» ivi menzionata, anche i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail e IP utilizzati dagli utenti per caricare file lesivi di un diritto.

Nella propria sentenza, in via preliminare, la CGUE ricorda che, ai sensi dell’art. 8, par.1, lett. c), gli Stati Membri devono assicurare che, nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta ad una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria nazionale possa ordinare all’autore della violazione  – nonché alla persona che sia stata sorpresa a fornire su larga scala servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto – di fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tali informazioni possono ricomprendere, ai sensi del successivo par. 2, lett. a), nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e dei fornitori. La CGUE rileva perciò che l’articolo 8 permette all’autorità giudiziaria nazionale di «ordinare al gestore della piattaforma online di fornire il nome e l’indirizzo di qualsiasi persona indicata al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo che abbia caricato su tale piattaforma un film senza il consenso del titolare del diritto d’autore».

Quanto alla portata del termine «indirizzo» menzionato dalla disposizione in questione, poiché la direttiva 2004/48 non definisce tale nozione, il suo significato andrà determinato tenendo conto del suo senso abituale nel linguaggio corrente, del contesto in cui essa è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui si inserisce, nonché, eventualmente, della sua genesi.

Innanzitutto, la CGUE rileva che il senso abituale del termine “indirizzo” «riguarda unicamente l’indirizzo postale, vale a dire il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona». Tale constatazione trova conferma anche dall’esame dei lavoratori preparatori che hanno portato all’adozione della direttiva 2004/48, i quali non contengono alcun riferimento idoneo a suggerire che tale termine possa avere un significato ulteriore rispetto a quello sopra menzionato. Inoltre, prosegue la CGUE, un’interpretazione del genere è corroborata dall’esame del contesto in cui il termine “indirizzo” è utilizzato: «dall’esame di altri atti di diritto dell’Unione che fanno riferimento all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo IP emerge che nessuno di essi utilizza il termine “indirizzo”, senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l’indirizzo IP o l’indirizzo di posta elettronica». Infine, a giudizio della CGUE, una tale interpretazione sarebbe conforme alla ratio dell’articolo 8 della direttiva 2004/48. Infatti, la disciplina in esame intende stabilire un livello di equilibrio tra l’interesse del titolare alla tutela del proprio diritto di proprietà intellettuale – in questo caso attraverso il diritto di informazione – e il diritto dei fruitori di contenuti protetti alla tutela dei propri dati personali (v. articolo 8, par.3, lett. e) e considerando n.15).

Alla luce delle precedenti considerazioni, la CGUE ha dichiarato che l’articolo 8, par. 2, lett. a), della direttiva 2004/48 «dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente».

In ogni caso, va ricordato che, se da un lato l’utente di YouTube non ha l’obbligo di fornire alla piattaforma il proprio indirizzo postale per poter fruire del servizio, dall’altro lato, come osserva la CGUE, gli Stati membri hanno la facoltà di accordare ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale il diritto a ricevere un’informazione più ampia, rispetto a quanto previsto dall’articolo 8, par. 2 della direttiva 2004/48, purché sia sempre garantito il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati i principi generali dell’UE, tra i quali, in particolare, il principio di proporzionalità.

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