CGUE: le copie temporanee sullo schermo del computer e nella cache del disco fisso dell’utente non necessitano dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore
Con sentenza del 5 giugno 2014, la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, si è pronunciata in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Tale pronuncia verte sulla questione se sia necessaria l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per le copie che vengono realizzate sullo schermo del computer e nella cache dello stesso durante la consultazione dei siti Internet da parte dell’utente.
La questione pregiudiziale è stata posta dalla Supreme Court of the United Kingdom nell’ambito di una controversia tra la Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA), un’organizzazione che raggruppa professionisti in relazioni pubbliche, e la Newspaper Licensing Agency Ltd (NLA), organismo creato dagli editori di quotidiani del Regno Unito al fine di fornire licenze collettive riguardanti il contenuto dei quotidiani. La PRCA sosteneva che i propri membri non avessero bisogno di alcuna autorizzazione dei titolari di diritti per consultare il sito Internet della Meltwater, società che mette a disposizione online relazioni di monitoraggio di articoli di stampa pubblicati in Rete. Del parere contrario era non solo la NLA, ma anche i giudici inglesi di primo e secondo grado, che avevano stabilito la necessità di una licenza o un consenso della NLA per ricevere il servizio della Meltwater. La PRCA ha così impugnato la decisione della Court of Appeal dinnanzi la Supreme Court of the United Kingdom, la quale a sua volta ha posto il quesito interpretativo alla Corte di Giustizia Europea.
Nello specifico la Corte viene chiamata a valutare se, nel caso di mera consultazione di un sito Internet, la realizzazione di copie sullo schermo e nella cache del disco fisso ricada o meno nell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione prevista dall’art. 5 della Direttiva summenzionata. L’articolo prevede infatti una serie di condizioni (oggetto di interpretazione restrittiva) in presenza delle quali un atto di riproduzione può essere realizzato senza il consenso del titolare dell’opera, in deroga alla regola generale prevista dall’art. 2 della medesima Direttiva, che riconosce al titolare dei diritti d’autore il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi riproduzione delle sue opere.
In particolare, affinché si applichi tale esenzione, le copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico. Esse devono, inoltre, avere l’esclusiva finalità di consentire la trasmissione in rete tra terzi e devono essere carenti di rilievo economico proprio. Il paragrafo 5 dell’art. 5 specifica poi che “tali eccezioni vanno applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.
La Corte, partendo dalle considerazioni tecniche già svolte dal giudice del rinvio, analizza attentamente le funzioni e le modalità con cui le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso vengono realizzate, per concludere che le stesse rispettano ciascuno dei requisiti richiesti dall’art. 5, dal carattere di temporaneità all’assenza di pregiudizio per gli interessi del titolare.
L’inevitabile conclusione della Corte è quindi stata che l’art. 5 della direttiva 2001/29/CE debba essere interpretato “nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.”.