Balotelli e il marchio di fatto “MB45” – vittoria per il calciatore davanti al Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con la recente decisione del 6 settembre 2021, ha dichiarato la nullità del marchio “MB45” registrato da parte di un pizzaiolo umbro nel 2014, accertando altresì l’illegittimità dell’uso del nome a dominio “www.mb45.it”.
La sentenza giunge al termine di un giudizio, durato quasi sei anni, istaurato dal noto calciatore Mario Balotelli, conosciuto al pubblico anche per mezzo dello pseudonimo “MB45”, ottenuto accostando il numero di maglia che lo stesso usa sin dagli esordi (il 45 appunto) alle iniziali del proprio nome. Il segno “MB45” era anche apposto sin dal 2013 su un modello di scarpa personalizzato per il calciatore da PUMA, che aveva acquisito i diritti di sfruttamento economico connessi alla persona di Mario Balotelli.
Il calciatore, nel 2015, apprendeva che il Sig. Gabriele Casagrande aveva richiesto nel 2013 (e ottenuto nel 2014) la registrazione del marchio nazionale “MB45” per la classe 25 (abbigliamento, scarpe, cappelleria) (il marchio, unitamente a quello comunitario, anch’esso registrato dal Casagrande, venivano poi ceduti ad una società lituana). Ritenendo tale registrazione in violazione dei diritti sul marchio di fatto in uso da anni, Mario Balotelli chiedeva al Tribunale di Roma la declaratoria di nullità del marchio “MB45” ex art. 25 c.p.i per contrasto con il precedente segno notorio ed ex art. 19 co. 2 c.p.i. per aver e il convenuto proceduto alla registrazione del medesimo marchio in malafede. Inoltre, l’attore chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità del nome a dominio “www.mb45.it” registrato sempre in mala fede dal convenuto.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Gabriele Casagrande (unitamente alla società lituana) chiedeva dichiararsi la validità del marchio e del dominio registrati, contestando il preuso e sostenendo di aver regolarmente registrato il marchio prendendo spunto dal rimorchiatore della marina militare russa Morsokoy Buksir, noto come “MB45”, per produrre una linea di occhiali, e non già dal calciatore.
La tesi del convenuto non ha convinto i giudici romani, i quali – con la decisione in commento – hanno invece ritenuto che la registrazione del marchio da parte di Gabriele Casagrande sia avvenuta in violazione delle prescrizioni disposte dagli art. 8, 12 e 25 c.p.i.. In particolare, è stato riconosciuto il preuso del segno controverso, connotato, altresì, dal carattere della notorietà da intendersi più propriamente quale “diffuso radicamento della forza distintiva del segno, da valutarsi anche in relazione al pubblico di riferimento (Tribunale Bari 14/05/2009)”. Ciò in quanto il segno “MB45” è evidentemente riconoscibile dal pubblico calcistico di riferimento, presumibilmente composto di una platea di utenti finali che seguono i canali social del calciatore e sono interessati dalle notizie a questi riferite.
A conferma dell’invalidità del marchio, il Tribunale di Roma ha altresì dichiarato il segno nullo ex art. 19 co. 2 c.p.i. essendo integrata la mala fede del Casagrande al momento della richiesta di registrazione del marchio, avvenuta segnatamente qualche giorno dopo la diffusione di alcune notizie relative al calciatore e recanti il segno “MB45”.
Considerato l’accertato diritto al preuso del marchio di fatto, i giudici romani hanno infine ritenuto illegittima anche la registrazione del nome a dominio “www.mb45.it”.