3-0 per Neymar: il Tribunale dell’Unione Europea conferma la nullità della registrazione da parte di un terzo del marchio “NEYMAR”

Il 14 maggio 2019 il Tribunale dell’Unione Europea (causa T-795/17) si è pronunciato sul ricorso proposto dal sig. Carlos Moreira contro l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il noto calciatore Neymar Da Silva Santos Júnior (Neymar) avverso la decisione dell’EUIPO, emessa nell’ambito del procedimento di nullità della registrazione del marchio “NEYMAR”.

Nel 2012 il sig. Moreira aveva presentato domanda all’EUIPO e ottenuto la registrazione del marchio denominativo “NEYMAR” per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria. Qualche anno dopo, Neymar aveva avanzato domanda di nullità del marchio registrato per malafede del richiedente ai sensi dell’art. 52.1 lett. B del Regolamento n. 207/2009 (ora art. 59.1 lett. B del Regolamento 2017/1001), accolta dalla Divisione Cancellazione dell’EUIPO. Tale decisione, impugnata dal sig. Moreira, era stata successivamente confermata dalla seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO, chiamata a pronunciarsi sull’appello.

Il sig. Moreira ha dunque presentato ricorso avanti al Tribunale dell’Unione Europea per l’annullamento della decisione d’appello dell’EUIPO e la dichiarazione di validità del marchio contestato. Sebbene il ricorrente avesse ammesso nel corso del giudizio avanti all’EUIPO di aver saputo dell’esistenza del calciatore alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio “NEYMAR”, egli ha sostenuto di non essere stato a conoscenza del talento a livello internazionale di Neymar e, anzi, che il calciatore non fosse nemmeno conosciuto in Europa all’epoca in cui il marchio contestato è stato registrato (anteriore al suo trasferimento al club spagnolo del Barcellona da quello brasiliano del Santos).

Nel corso del procedimento, il ricorrente ha negato di avere avuto intenzione di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del calciatore con la registrazione del marchio in contestazione; ha sostenuto, infatti, di aver scelto il nome NEYMAR per esclusive ragioni fonetiche. Ha inoltre argomentato che ci sarebbe potuta essere mala fede solo se la procedura di registrazione fosse proseguita nonostante l’opposizione del calciatore, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Ha rilevato poi che alla data in questione il nome NEYMAR non era né protetto come marchio né utilizzato come tale. Infine, ha sostenuto che l’EUIPO non avesse presentato alcun documento o prova a sostegno dell’argomentazione per cui l’intenzione del ricorrente fosse di avvantaggiarsi indebitamente della notorietà del calciatore.

Il Tribunale in primo luogo osserva che, dalle evidenze presentate da Neymar nell’ambito del procedimento avanti all’EUIPO, risulta che il calciatore brasiliano fosse conosciuto a livello internazionale con il suo primo nome e che fosse famoso in Europa, in particolare in Francia, Spagna e Regno Unito, per le sue performance nella squadra nazionale brasiliana, già diversi anni prima del suo trasferimento al FC Barcellona nel 2013 e, in particolare, prima della data di deposito della domanda di marchio.

Il Tribunale aggiunge che lo stesso ricorrente ben conosceva il mondo del calcio, avendo presentato nel medesimo giorno anche una richiesta di registrazione del marchio “IKER CASILLAS”, nome di un altro famoso calciatore. Peraltro, questa stessa affermazione è stata confermata dal sig. Moreira che ha ammesso di conoscere il mondo del calcio alla data di presentazione della domanda.

Il Tribunale dell’Unione Europea conclude che, vista l’ampia conoscenza del ricorrente del mondo del calcio, e rilevato che il marchio in contestazione “NEYMAR” corrisponde esattamente al nome con il quale il calciatore Neymar Da Silva Santos Júnior è diventato famoso, è inimmaginabile che il ricorrente non fosse a conoscenza dell’esistenza di Neymar all’epoca del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. In aggiunta, il Tribunale osserva che, senza dubbio, all’epoca il sig. Moreira sapeva che presto il calciatore sarebbe stato trasferito in un’importante squadra europea; ciò, innanzitutto, perché è risaputo che l’Europa è la prima meta per gli aspiranti calciatori in virtù dei compensi e delle opportunità che offre e, nel caso di specie, perché la notizia di un futuro trasferimento in Europa era comparsa su numerosi giornali e siti web.

Il Tribunale respinge poi il rilievo del ricorrente secondo cui la Commissione di ricorso dell’EUIPO si sarebbe basata su mere presunzioni per affermare che la sua intenzione fosse quella di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del calciatore: per il Tribunale, la Commissione di ricorso ha preso in considerazione elementi oggettivi ossia, nel caso di specie, gli articoli di stampa e online che presentavano il calciatore come talentuoso e famoso nel mondo del calcio alla data in oggetto, nonché la domanda di registrazione del marchio “IKER CASILLAS”.

Né tantomeno gli ulteriori rilievi del ricorrente, secondo il Tribunale dell’Unione Europea, possono ribaltare il giudizio di malafede che si basa sull’intenzione disonesta del richiedente alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio.

Rispetto alla richiesta di dichiarare valido il marchio contestato, il Tribunale ricorda che possono essere soggette ad annullamento o modifica solo le decisioni della Commissione di ricorso dell’Euipo che siano viziate da uno dei motivi indicati all’art. 65.2 del Regolamento n. 207/2009 (ora art. 72.2 del Regolamento n. 2017/1001), vizi che, alla luce di quanto sopra, non ricorrono nel caso di specie.

Il Tribunale, pertanto, ha rigettato integralmente il ricorso con addebito dei costi del procedimento a carico del ricorrente.

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Decadenza del marchio. Il Tribunale UE sulla prova dell’uso effettivo

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