Utilizzabilità nel processo civile della prova illecita e concorrenza sleale dell’imprenditore in fieri (Trib. Milano, Sez. spec. in materia di impresa, sent. n. 9431/2016)

La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha recentemente pubblicato un’interessante sentenza in un giudizio per concorrenza sleale che incidentalmente decide, però, anche di rilevanti questioni processuali in tema di diritto alla prova.

La D., una società specializzata in apparecchi medicali, aveva citato alcuni ex-dipendenti (licenziati proprio a seguito dei fatti oggetto di giudizio) assegnati alla propria sezione “Ricerca e Sviluppo”, per asserita sottrazione di segreti aziendali e concorrenza sleale. In particolare, l’attrice aveva allegato di essere entrata in possesso di corrispondenza personale dei dipendenti stessi comprovante, oltre alla sottrazione di informazioni riservate, l’esistenza di un progetto avanzato di costituzione di una società concorrente, nella quale travasare il know-how dell’attrice allo scopo di cannibalizzarne il mercato.

Prima di decidere nel merito, il Collegio ha dovuto risolvere la questione dell’ammissibilità ed utilizzabilità come prova delle e-mail dei convenuti su cui l’attrice fondava le proprie domande. Una decisione di segno negativo avrebbe comportato l’automatico rigetto delle domande attoree.

I convenuti avevano eccepito l’inutilizzabilità delle email in questione, argomentando che si trattasse di corrispondenza privata cui la controparte aveva avuto accesso abusivamente, ma senza disconoscerle come proprie; l’attrice, d’altra parte, non aveva fornito prova di esserne entrata legittimamente in possesso. Come si vede, erano sul tavolo questioni di non poco conto in tema di segretezza della corrispondenza privata e trattamento di dati personali, da un lato, e diritto alla difesa, dall’altro.

Ebbene il Collegio (con una motivazione di ampio respiro che qui si condensa per esigenze editoriali), facendo proprio un orientamento estensivo della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, ha deciso di considerare le prove in questione utilizzabili.

I Giudici milanesi hanno osservato che la disciplina speciale, ovvero quella contenuta nel Codice della privacy (D. lgs. n. 196/2003), rinvia, per le questioni di utilizzabilità in giudizio di documenti basati sul trattamento di dati personali non conforme alla legge, alle disposizioni processuali in materia civile e penale (Art. 160 c. 6); e che dal canto suo il codice di procedura civile non contiene, a differenza di quello di procedura penale, alcuna norma che sancisca un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in violazione di legge. Se ne desumerebbe la volontà del legislatore di separare, nel processo civile, la questione processuale della produzione dei documenti, connessa al diritto di difesa, dalla questione sostanziale relativa alle modalità di acquisizione della documentazione, che può essere oggetto di separata controversia civile o, ricorrendone i presupposti, procedimento penale; e lasciare all’apprezzamento del giudice nel caso concreto l’utilizzabilità di prove di cui pure sia dubbia la liceità.

Sulla decisione del Collegio, nella fattispecie, ha pesato inoltre il fatto che nessuno dei convenuti avesse disconosciuto espressamente le singole e-mail, avendo essi solo contestato l’illecito accesso alle stesse.

Avendo così superato l’eccezione processuale, il Tribunale è passato all’esame del merito. L’attrice sosteneva che la corrispondenza dei convenuti, che includeva un dettagliato business plan della costituenda società concorrente, richieste di preventivi ai futuri fornitori, e comunicazioni a questi ultimi di documentazione tecnica, in vista della produzione di apparecchi analoghi a quelli commercializzati dall’attrice, provasse sia la sussistenza in capo ai convenuti della qualifica di imprenditore (presupposto di tutte le fattispecie di concorrenza sleale) che la commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. per imitazione servile di prodotti, e art. 2598 n. 3 c.c. per sottrazione e violazione di notizie riservate aziendali (rilevante di per sé stessa ex artt. 98 e 99 c.p.i.) e, in generale, per condotte contrarie alla correttezza professionale.

Da tali condotte illecite, nella prospettazione dell’attrice, sarebbe derivato un danno consistente, in sostanza, nello sviamento di proprie risorse umane e materiali destinate a ricerca e sviluppo in favore della costituenda concorrente ed equivalente al costo di detti investimenti (in tesi, integralmente infruttuosi).

I convenuti, per converso, negavano in radice il presupposto della propria qualifica di imprenditori, rilevando che la società futura concorrente dell’attrice non era mai stata costituita; negavano in ogni caso, di aver trasmesso alcuna 
informazione riservata; e negavano, infine, la sussistenza in concreto di alcun danno.

Il Tribunale di Milano ha risolto anzitutto in senso positivo la questione della qualifica di imprenditore in capo ai convenuti, ritenendo che ad essi si applicasse la figura, di costruzione giurisprudenziale, del c.d. “imprenditore in fieri”, ovvero “chi stia procedendo alla predisposizione di un’organizzazione d’impresa in vista di un ingresso sul mercato, qualora l’iniziativa imprenditoriale non si trovi in una fase meramente progettuale o preparatoria, ma consista in un programma organizzativo oggettivo e verificabile”. Ciò in particolare alla luce del particolareggiato business plan trovato nella corrispondenza dei convenuti, che conteneva già l’organigramma completo dell’azienda, un abbozzo di piano industriale e un’analisi sommaria del mercato, e altra documentazione relativa a piani di sviluppo della produzione, preventivi e fornitori. Secondo il Tribunale non v’è dubbio che i convenuti “… possano essere inquadrati nella tipologia dell’imprenditore ‘in fieri’, quale concorrente potenziale, in quanto avevano non solo pianificato nei dettagli la nuova realtà aziendale (proprietà, organigramma aziendale, tipologia della produzione, destinazione della stessa), ma assunto comportamenti prodromici alla realizzazione dei prototipi dei macchinari onde poter sviluppare in concreto una previsione di costi e ricavi”.

Ciò premesso, e pur avendo escluso, sulla base delle prove in atti, sia l’avvenuta sottrazione di segreti aziendali che la ricorrenza della fattispecie confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 c.c., i Giudici milanesi hanno tuttavia ritenuto sussistere quella di cui al n. 3 dello stesso articolo, motivando che “… poiché l’illecito di concorrenza sleale, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, si qualifica come illecito di pericolo, che non si perfeziona necessariamente nella produzione di un pregiudizio effettivo al patrimonio del soggetto passivo ma con la sola potenzialità di un simile pregiudizio (necessario, invece per poter pretendere il risarcimento del danno), ne consegue che la condotta attuata dai convenuti può certamente essere considerata come integrante l’illecito contestato sotto il profilo di cui all’art 2598 n. 3 c.c. in quanto condotta contraria ai principi della correttezza professionale idonea a danneggiare l’altrui azienda”. Invero, secondo il Collegio decidente il progetto di realizzare una struttura imprenditoriale parallela aveva raggiunto un livello tale “… da costituire un concreto pericolo per la società attrice, in quanto capace di costituire in breve tempo un concorrente assai pericoloso per la sovrapponibilità di mercato, clienti e prodotti”.

Con riferimento alla questione del suddetto “pregiudizio effettivo”, cioè alla concreta produzione di danni (che, come si è visto, i Giudici hanno sottolineato essere distinta da quella della configurabilità di condotte anticoncorrenziali), il Tribunale ha riconosciuto anche un danno risarcibile, sebbene in misura ridotta rispetto alle originarie richieste dell’attrice. I Giudici hanno, in particolare, ritenuto provato dalla documentazione in atti che il progetto di uno specifico nuovo prodotto, su cui l’attrice aveva investito ingenti risorse e che avrebbe dovuto immettere sul mercato entro la fine del 2013, non era mai stato consegnato per la precisa volontà dei convenuti di commercializzarlo in via autonoma con la nuova società.

Per la determinazione del danno, il Tribunale ha ritenuto congruo fare riferimento ai costi di ricerca e sviluppo (in termini di materiali per la realizzazione dei prototipi e di studio e ricerca) “trattandosi di attività di ricerca che non ha dato alcun frutto alla società”, sebbene abbia dovuto ricorrere ad approssimazioni di carattere equitativo per la difficoltà di isolare, all’interno dei costi complessivi di ricerca, quelli relativi al solo prodotto in questione.

Il Tribunale ha pertanto condannato i convenuti al risarcimento in solido tra loro dei danni così determinati e delle spese del giudizio.

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