Anche un testo tecnico può essere protetto dal diritto d’autore (Trib. Milano, Sez. Spec. in materia d’impresa, sent. n. 6057/2014)

(Articolo pubblicato su Diritto 24)

Anche un testo di contenuto tecnico può costituire opera dell’ingegno tutelabile contro le utilizzazioni abusive; anzi, il minor grado di libertà goduto dall’autore può avvantaggiarlo nel riconoscimento della tutela.

Così ha stabilito il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, nel decidere la controversia tra l’autore di un articolo di contenuto altamente tecnico, pubblicato on-line, e un terzo, che aveva integralmente riprodotto l’articolo stesso su un sito di propria titolarità senza autorizzazione dell’autore.

Il convenuto non aveva negato la riproduzione, ma aveva eccepito che l’articolo difettava di novità ed originalità, limitandosi a propria volta a riprendere informazioni contenute in manuali tecnici sullo stesso argomento, e che, comunque, non ne era provata la paternità in capo all’attore.

Il Tribunale di Milano, anche sulla scorta della perizia del CTU nominato allo scopo, ha invece ritenuto che, nonostante l’opera trattasse di un argomento tecnico noto e trattato da tempo, diversi elementi (la forma espositiva, il testo, la composizione complessiva del pezzo, le immagini usate e le didascalie) conferissero alla stessa una forma espressiva originale, senza che il convenuto fosse riuscito a provare che opere anteriori presentassero le stesse modalità espressive. Il Tribunale ha rilevato che, per godere della tutela di diritto d’autore, è sufficiente che l’opera presenti un grado minimo di creatività e che “… ciò vale soprattutto per le creazioni di carattere tecnico, rispetto alle quali le scelte di contenuto sono in parte obbligate … (omissis)”, mentre “… ciò che può essere variato, secondo la scelta discrezionale dell’autore, sono le modalità espressive”.

Ha inoltre ricordato che, in tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per contro, alla personale e individuale espressione di un’opera appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge 633/1941, con la conseguenza che “… la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”; e che la creatività medesima non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere rese diverse dalla creatività soggettiva dei rispettivi autori.

I giudici del Collegio hanno, inoltre, ritenuto che la paternità dell’opera fosse dimostrata dall’indicazione dell’attore come autore nel sito su cui essa era stata originariamente pubblicata, giacché si presume autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale “nelle forme d’uso” ex art. 8 L. 633/1941.

Ciò premesso e accertata la riproduzione pedissequa dell’articolo da parte del convenuto, il Tribunale ha condannato quest’ultimo a corrispondere all’attore una somma equitativamente determinata, gli ha ordinato di rimuovere l’opera dal proprio sito e ha disposto la pubblicazione sul sito stesso dell’intestazione e del dispositivo della sentenza, con adeguata evidenza e per quindici giorni consecutivi a far tempo dalla notifica.

Una curiosità: al fine di datare l’opera e valutarne così l’originalità, il CTU ha utilizzato (e il Tribunale ha fatto proprie le sue conclusioni, convalidando il metodo) il servizio gratuito WayBack Machine, che periodicamente registra e conserva le pagine dei siti web mondiali.

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Ex-agenti, portafoglio clienti e tutela delle informazioni riservate del mandante (Trib. Milano, Sezione spec. in materia di impresa, sent. n. 6579/2014)