Secondo la Corte di Giustizia la trasmissione di programmi tv all’interno di un centro di riabilitazione costituisce “comunicazione al pubblico”

Lo scorso 31 maggio, su richiesta del Tribunale Regionale di Colonia, la Corte di Giustizia Europea (CGUE) si è espressa sulla corretta interpretazione da attribuire alla nozione di “comunicazione al pubblico” di opere protette da diritti d’autore (caso C-117/15).

La questione era emersa nel contesto di un’azione proposta dalla GEMA, la società incaricata della gestione collettiva dei diritti di autore nel settore musicale in Germania, contro un centro di riabilitazione tedesco. La prima aveva sostenuto che la trasmissione di programmi televisivi contenenti musiche appartenenti al suo repertorio, posta in essere tramite TV installate in alcuni locali del centro, costituisse “comunicazione al pubblico” sia ai sensi dell’art. 3(1) della direttiva 2001/29/CE in materia di armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, con la conseguenza che tale trasmissione avrebbe richiesto la sua autorizzazione, sia ai sensi dell’art. 8(2) della direttiva 2006/115/CE concernente, inter alia, alcuni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, per cui il centro avrebbe dovuto versare un equo corrispettivo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori dei fonogrammi di tali programmi tv.

Il Tribunale Regionale di Colonia aveva chiesto alla CGUE quale fosse la corretta interpretazione da attribuire al concetto di “comunicazione al pubblico” di cui alle norme summenzionate, data l’esistenza di giurisprudenza della stessa CGUE in materia (caso C-135/10) che ad avviso del collegio tedesco avrebbe ostato alla qualificazione come “comunicazione al pubblico” della trasmissione dei programmi TV in questione. In quel precedente caso, infatti, la CGUE aveva escluso che la radiotrasmissione di brani musicali in uno studio dentistico potesse qualificarsi come comunicazione al pubblico, sulla base del fatto che i clienti dello stesso facevano parte di un “gruppo privato” composto da un numero di persone scarsamente rilevante; aveva inoltre rilevato l’assenza di carattere lucrativo della radiotrasmissione, in quanto la clientela sceglie a quale studio dentistico rivolgersi unicamente in base ai servizi medici da questo offerti senza prendere in considerazione servizi accessori quali la radiotrasmissione in questione.

Nella decisione in commento la CGUE ha preliminarmente evidenziato come la comunicazione al pubblico, per essere tale, debba possedere due elementi: un atto di comunicazione – ossia la trasmissione di opere protette a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato – e l’esistenza di un pubblico cui tale trasmissione viene rivolta.

Con riguardo a questo secondo elemento, ha poi precisato che: i) per “pubblico” deve intendersi un numero indeterminato piuttosto considerevole di destinatari potenziali; ii) tale pubblico deve essere “nuovo”, ossia “un pubblico che non era stato preso in considerazione dai titolari di diritti sulle opere protette quando ne hanno autorizzato l’utilizzazione attraverso la comunicazione al pubblico di origine”, composto, quest’ultimo, da tutti i detentori di apparecchi di ricezione che individualmente, o nella loro sfera privata o familiare, fruiscono delle opere protette tramesse; iii) il fatto che chi pone in essere la trasmissione tragga un certo profitto – quale ad esempio il vantaggio economico derivante dalla maggior frequentazione del locale in cui quella avviene – sebbene non rilevi sulla qualificazione della trasmissione come comunicazione al pubblico, è comunque utile “ai fini della determinazione dell’eventuale remunerazione dovuta per tale diffusione”.

Alla luce di ciò, la CGUE ha stabilito che la trasmissione di cui alla fattispecie – contrariamente a quanto deciso nel caso riguardante lo studio dentistico – costituisse una comunicazione al pubblico, da una lato, in quanto la diffusione via TV deliberatamente realizzata dal centro è di certo configurabile come atto di comunicazione; dall’altro, poiché, come nel caso della clientela di bar, ristoranti, alberghi o stabilimenti termali – fattispecie non a caso già oggetto di decisioni della stessa CGUE orientate in questa stessa direzione – i pazienti di un centro di riabilitazione sono “gente in generale”, non trattandosi di un numero troppo esiguo di persone appartenenti ad un gruppo privato, e, al contempo, costituiscono un insieme di persone “nuovo” nella misura in cui non sono state considerate dai titolari dei diritti d’autore sui programmi televisivi in questione al momento dell’autorizzazione rilasciata per l’originaria loro messa in onda.

I Giudici europei hanno, infine, riscontrato la presenza di un potenziale aspetto lucrativo legato a detta comunicazione al pubblico, ritenendo che la trasmissione dei programmi TV offerta dalla struttura di riabilitazione ai propri pazienti “costituisse una prestazione di servizi supplementare che, pur se priva di qualsiasi rilevanza medica, ha un impatto sulla reputazione e sull’attrattiva del centro, conferendogli quindi un vantaggio commerciale”. Tale carattere lucrativo dovrà quindi essere considerato dal Tribunale Regionale di Colonia nel determinare l’importo della remunerazione dovuta alla GEMA da parte del centro.

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