Il Tribunale di Milano tutela le sedie Vitra ideate dagli Eames

Con sentenza n. 4595/18 dello scorso aprile, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano ha accordato tutela di diritto d’autore ad alcune sedie disegnate dai noti designer statunitensi Charles e Ray Eames e prodotte e commercializzate in esclusiva da Vitra, i cui diritti erano stati violati da due società italiane che ne avevano commercializzato delle copie non autorizzate. Le sedie tutelate includono tra l’altro le celebri “Aluminium Chair” e “Soft-pad Chair” che in passato avevano faticato a vedersi riconosciuta la tutela di diritto d’autore: in sostanza, il fatto di essere sedie da ufficio era stato considerato incompatibile con il requisito del “valore artistico” richiesto dalla legge. Il Tribunale meneghino ha invece decisamente affermato la sussistenza di tale requisito, in abbinata all’altro requisito di legge del “carattere creativo”.

Nella sentenza in commento, il Tribunale rileva innanzitutto che i prodotti in questione possiedono carattere creativo in quanto “esprimono la personalità dei loro autori” e “posseggono caratteristiche altamente innovative per l’epoca”. Come precisa il tribunale in accordo con Vitra, infatti, il carattere creativo deve essere valutato in riferimento al momento in cui sono state concepite le opere, e non al momento in cui viene contestato l’illecito.

In aggiunta, afferma la sentenza, tali sedie possiedono il requisito del valore artistico, che va valutato applicando i criteri fissati dalla giurisprudenza ormai concorde: “Ciò che più conta, sotto questo profilo, è certamente la presenza di un generale ed unanime apprezzamento dell’opera, che non sia ristretto alla critica specializzata o all’autoreferenzialità degli ambienti culturali in cui la stessa nasce. Il consolidarsi di riconoscimenti diffusi da parte della critica, di istituzioni culturali (non solo strettamente legate all’ambiente di riferimento dell’opera) e di musei, tramite, per esempio, la sua esposizione o la sua riconduzione ad una tendenza artistica ben individuata, costituisce, dunque, una sicura manifestazione esteriore ed un criterio oggettivo al fine di verificare se ad una determinata opera di design possa essere riconosciuto valore artistico (il quale, tuttavia, sorge indubbiamente ab origine, con lo stesso atto creativo)”. In tal senso, il Tribunale considera particolarmente solide le prove fornite da Vitra, relative all’esposizione delle sedie nei più autorevoli musei di arte moderna, alla loro pubblicazione su riviste e giornali – specializzati e non –  molto diffusi presso il pubblico, all’elevato prezzo di rivendita delle sedie usate che “consente di confermare che il pubblico attribuisce loro un alto valore, non solo commerciale; trattasi in effetti di cifre che non possono che essere dovute al pregio artistico delle opere”.

Accertati così i diritti di Vitra, sulla base di licenza esclusiva conferitale dai coniugi Eames prima e dai loro eredi poi, la sentenza accerta anche la contraffazione ad opera delle due convenute. A queste il Tribunale inibisce quindi l’ulteriore produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti, ordinando il ritiro dal commercio dei medesimi e fissando una penale di duecento euro per ogni prodotto commercializzato in violazione dell’inibitoria. Viene invece lasciata al prosieguo del giudizio la liquidazione del danno e delle spese di lite.

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