Il Tribunale di Milano su ParkToFly vs Fast Parking

Lo scorso 5 ottobre il Tribunale di Milano, Sez. Spec. in Materia di Impresa “A” (Giudice dr.ssa Tavassi), si è pronunciato in via cautelare in un contenzioso che vedeva contrapposte due società gestrici di parcheggi a pagamento, rispettivamente licenziante e licenziataria del marchio ParkToFly e del software di prenotazione presente al dominio www.parktofly.it.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la resistente licenziataria aveva a un certo punto interrotto il pagamento delle royalties dovute, pur continuando a usare il marchio ParkToFly. Inoltre, essa aveva creato un nuovo sistema di prenotazione denominato “Fast Parking” agganciandolo al marchio ParkToFly (con dichiarazioni del tipo “ParkToFly diventa Fast Parking”), aveva detto ai clienti che il marchio e software ParkToFly erano vecchi e destinati a scomparire, e aveva invitato i clienti a buttare via la tessera ParktoFly e a prenotare utilizzando solo il nuovo sistema di prenotazione, usando tra l’altro il database della ricorrente al fine di ottenere la lista dei clienti a cui mandare la comunicazione.

Il Giudice adito aveva accolto inaudita altera parte le richieste cautelari della ricorrente, inibendo la resistente da: i) la prosecuzione degli atti di denigrazione posti in essere ai danni del marchio e del sito ParkToFly; ii) ogni azione tesa al ritiro della tessera ParkToFly o al suggerire di buttarla via per sostituirla con la tessera Fast Parking; iii) l’ulteriore diffusione di comunicazioni ai clienti ParkToFly; il tutto con fissazione della penale di € 100 per ogni violazione e di € 2.000 per ogni giorno di ritardo.

Nel costituirsi in giudizio, la resistente aveva affermato che era stata in realtà la ricorrente a bloccarle illegittimamente l’utilizzo della piattaforma www.parktofly.it, ciò che l’aveva costretta a creare il nuovo software Fast Parking e indicare ai clienti di effettuare le prenotazioni tramite quest’ultimo. All’esito dell’istruttoria cautelare, inclusiva dell’audizione di diversi soggetti a sommarie informazioni, il Giudice ha tuttavia rigettato tali difese, confermando il provvedimento emesso inaudita altera parte.

La decisione in esame rileva infatti che, da un lato, la resistente non poteva affermare che il blocco del software della ricorrente fosse indebito, considerato che essa aveva smesso di pagare le royalties concordate. Dall’altro, anche laddove si fosse voluto ipotizzare che il blocco del software da parte della ricorrente non fosse stato determinato dal mancato pagamento delle royalties, “la reazione della resistente non avrebbe potuto essere in termini di sottrazione della clientela e di denigrazione del marchio, ma avrebbe dovuto restare comunque nei limiti del lecito e semmai determinare una richiesta di intervento giudiziale in suo favore. È indubbio infatti che tutti comportamenti posti in essere dalla resistente, denunciati dalla ricorrente e da questa documentati, oltre che confermati dai sommari informatori, integrino comportamenti di concorrenza sleale e di violazione del marchio “ParktoFly”. Fra questi comportamenti particolarmente significativi possono dirsi, il suggerimento di buttare la tessera “ParktoFly” e di utilizzare il sito “Fast Parking”, l’invio della comunicazione alla clientela che “ParktoFly” diventava “Fast Parking”, l’inserimento di analoga indicazione sul sito”. “”, continua la decisione, “può sostenersi che i fatti indicati siano da attribuirsi ad iniziative dei dipendenti, dal momento che i diversi episodi hanno all’evidenza un’analoga matrice: si pensi che i sommari informatori indicati da parte ricorrente hanno ricordato episodi pressoché identici realizzatisi in parcheggi diversi, il che dimostra che i dipendenti eseguivano indicazioni pervenute dall’alto. (…) D’altra parte la direzione avrebbe dovuto vigilare sul comportamento dei propri dipendenti, rispondendo in ogni caso dello stesso a norma dell’art. 2049 c.c.”.

In conclusione, il Giudice ritiene che la resistente stesse illecitamente tentando di sottrarre clientela alla ricorrente dirottandola sul proprio nuovo sistema Fast Parking, nell’ottica di abbandonare il sistema ParkToFly (e quindi, si aggiunge, i relativi costi di licenza). Il Giudice conferma quindi la sussistenza del fumus boni iuris sia quanto alla concorrenza sleale, sia quanto alla violazione dei diritti sul marchio e sul database dei clienti ParktoFly. Allo stesso modo, il Giudice conferma la sussistenza del periculum in mora, precisando in particolare che esso non è escluso dall’impegno della resistente, assunto in sede di udienza, di cessare i comportamenti contestati: “la cessazione del comportamento spontaneamente attuata solo a seguito della notifica del ricorso cautelare e/o l’impegno a desistere dal comportamento non sono sufficienti ad evitare l’assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare”.

L’ordinanza conferma quindi l’inibitoria con penale dei comportamenti contestati, ordinando altresì alla resistente di diffondere un comunicato tra i clienti per spiegare l’accaduto e di provvedere alla pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza su Il Corriere della Sera a caratteri doppi del normale. Significativa è poi la condanna alle spese di lite, in oltre € 11.000, che finalmente porta questo genere di condanna a consentire un reale (e non solo poco più che simbolico come in passato) ristoro delle spese sostenute, segnando così tra l’altro il sempre maggiore allineamento della Sezione Specializzata milanese con la prassi dei più importanti tribunali internazionali.

Indietro
Indietro

E-commerce scorretto: l’AGCM sanziona Techmania

Avanti
Avanti

Clamorosa pronuncia della Corte di Giustizia UE: la decisione della Commissione che consentiva trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti è invalida