Diritto d’autore su prodotti di design: il Tribunale di Milano tutela i Moon Boots

Con sentenza pubblicata lo scorso 12 luglio (n. 8628/2016), la Sezione Specializzata in materia di impresa “A” del Tribunale di Milano ha accordato tutela di diritto d’autore ai Moon Boots della Tecnica Group S.p.A., famosissimi doposci in voga ormai da decenni, accertandone la contraffazione ad opera del modello “Anouk” del gruppo Anniel qui sotto raffigurati sulla destra.

Nello specifico, Tecnica aveva agito nei confronti di Anniel lamentando che i doposci Anouk costituissero violazione sia dei propri diritti d’autore sui Moon Boots, sia di alcuni propri modelli comunitari registrati relativi a dei doposci della collezione “east-west” (riprodotti sotto), che a suo dire rappresentavano l’evoluzione stilistica dei primi. Tale commercializzazione secondo Tecnica ammontava altresì a concorrenza sleale a suo danno.

Nella sentenza in commento, il Tribunale conferma innanzitutto che i Moon Boots possiedono i requisiti del “carattere creativo” e “valore artistico” richiesti dall’art. 2 co. 1 n. 10 L.d.A. perché un prodotto di design goda di tutela di diritto d’autore (requisiti di cui abbiamo parlato più volte in questo blog, ad esempio qui, qui e qui). Questa la motivazione dei Giudici: “i Moon Boots ben possano fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela prevista dall’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano. Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali, ma soprattutto è stato fatto oggetto di una diffusa pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale. Se sui Moon Boots si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e designer, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento del pubblico, costante nel tempo, appare assolutamente pregnante la circostanza che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale”.

Riconosciuta così la tutela autoristica, il Tribunale accerta altresì la contraffazione dei Moon Boots da parte dei prodotti avversari: “Il modello Anouk delle convenute Anniel presenta tutte le predette caratteristiche creative dei Moon Boots, salvo che l’altezza del gambale è ridotta e le coppie di occhielli sono due anziché tre (con effetto estetico pressochè impercepibile). Non a caso, il pubblico degli utenti e particolarmente di quelli attenti ai fenomeni della moda, quali i gestori di blog tematici, hanno accolto Anouk con espressioni che non riescono a prescindere dal riferimento al prototipo iconico di Tecnica, usando espressioni quali: ‘l’evoluzione dei Moon Boots: adesso si portano bassi’, ‘gli Anouk Boots di Anniel assomigliano a dei Moon Boots, in modo più fine e portano i motivi ed i colori di Anniel’, ‘Anniel è tornata indietro agli iconici Moon Boots’”.

I Giudici rilevano peraltro che, diversamente da quanto affermava la convenuta, la forma dei Moon Boots non possa considerarsi caduta in pubblico dominio per via dell’utilizzo fattone da molti: Tecnica aveva infatti dimostrato di avere adottato idonee iniziative nei confronti delle copie.

La sentenza passa quindi ad esaminare la violazione dei disegni registrati di Tecnica sotto riprodotti, rilevando come tale esame sia superfluo alla luce della già accertata contraffazione dei diritti d’autore. Tuttavia, poiché la convenuta aveva chiesto la declaratoria di nullità di tali disegni, i Giudici verificano la sussistenza dei relativi requisiti di legge, alias “novità” e “carattere individuale”, entrambi ritenuti sussistenti.

In particolare, la sentenza conclude che le anteriorità depositate dalla convenuta non siano in grado di privare della novità i disegni attorei, essendo questi ultimi sufficientemente diversi dalle prime. Quanto al carattere individuale, precisano i Giudici, esso “presuppone che la forma sia distinguibile sul mercato per l’ utilizzatore informato, che è rappresentato dall’acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza del settore merceologico di riferimento, in quanto attento alle novità del mercato”. Ciò secondo i Giudici si verifica per tutti i modelli azionati, che perciò vengono ritenuti validi.

Infine, i Giudici omettono l’esame della domanda di concorrenza sleale, considerandola assorbita nell’accertata contraffazione dei diritti d’autore in quanto fondata sui medesimi fatti costitutivi.

In conclusione, la sentenza inibisce alla convenuta l’ulteriore commercializzazione dei prodotti in contestazione, con penale di € 250 per ogni ulteriore paio di doposci commercializzato, rigetta la domanda riconvenzionale di nullità dei disegni registrati di Tecnica, e rimette la causa sul ruolo per la liquidazione dei danni causati a quest’ultima.

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