Gianni Rivera contro la Gazzetta dello Sport a tutela dei propri diritti d’immagine
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”, si è recentemente pronunciato in una controversia per violazione di diritti d’immagine avviata dal noto calciatore Gianni Rivera contro RCS Mediagroup S.p.A. Rivera contestava l’indebito sfruttamento della propria immagine effettuato da RCS tra il 2003 e il 2012 mediante la commercializzazione, assieme al quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, di alcuni prodotti di merchandising (medaglie) riproducenti la sua immagine, di 9 DVD contenenti suoi filmati di gioco e non, interviste e fotografie, e di un volume contenente sue fotografie in momenti di gioco e non. Per questo, il calciatore chiedeva che la convenuta fosse inibita dallo sfruttare in futuro la sua immagine e condannata a risarcirgli il danno causatogli, che egli quantificava in circa € 7,5 milioni per violazione dei diritti d’immagine oltre a circa € 5 milioni per trattamento illecito di danni personali.
Nella decisione in commento il Tribunale rigetta la maggioranza delle domande di Rivera, accogliendole solo con riferimento ad una minima parte dei prodotti contestati e giungendo così a un fortissimo ridimensionamento del danno: RCS viene alla fine condannata a risarcirgli in totale € 50.000.
I Giudici rilevano infatti che i materiali contestati contengono in primo luogo filmati relativi ad incontri di calcio nazionali ed internazionali a cui (anche) il calciatore aveva partecipato. Tuttavia, osserva il Tribunale, “la pubblicazione dei filmati in questione – che non pone evidentemente in sé alcun profilo di eventuale pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro dell’odierno attore (vietato dall’art. 97(2) l.a.) – risulta di fatto legittimamente eseguita sulla base dell’originario consenso a suo tempo prestato dal Rivera e connesso al rapporto contrattuale in essere con la società calcistica o l’organizzatore degli eventi sportivi in questione”. In tale contesto, afferma la decisione, anche in assenza del consenso a suo tempo prestato, troverebbe comunque applicazione l’art. 97(1) della legge sul diritto d’autore (“l.a.”), secondo il quale “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà … quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Conclusioni analoghe vengono raggiunte dai Giudici con riferimento alle interviste – pure contenute nei materiali contestati – rilasciate da Rivera e relative a commenti sulle partite o sui rapporti tra i giocatori e con l’allenatore: “In tale contesto appare evidente come il fatto che l’atleta abbia accettato di rispondere alle domande del giornalista nell’ambito di una intervista filmata con mezzi di ripresa televisiva implica necessariamente anche il consenso all’ulteriore diffusione della stessa, essendo ben consapevole il giocatore professionista che la destinazione dell’intervista videoregistrata è appunto la sua diffusione al pubblico mediante il mezzo televisivo”. In merito, la decisione precisa altresì che il testo delle dichiarazioni rese dal calciatore non gode in sé di tutela di diritto d’autore, mancando qualunque forma di creatività nelle risposte fornite (così come nelle domande, per cui nemmeno l’autore dell’intervista può pretendere alcuna tutela autoristica): “Trattasi in realtà di interviste fondate su domande elementari quanto a circostanze di fatto attinenti ad eventi sportivi o a relazioni tra giocatori ed allenatori con la chiara ed univoca finalità di ricavare dalle risposte dell’intervistato elementi informativi pertinenti in maniera esclusiva a tali eventi e relazioni, né le risposte dell’intervistato risultano eccedenti nei contenuti e nella forma espositiva rispetto all’intento di esporre i fatti richiesti”.
Al contrario, la sentenza ravvisa la violazione dei diritti del calciatore da parte di alcune fotografie ritraenti Rivera in occasioni non di gioco e, in alcuni casi, in contesti completamente estranei alla sua attività sportiva/pubblica. Si tratta in tal caso, affermano i Giudici, di “materiali illustrativi che eccedono obbiettivamente lo scopo documentaristico e informativo e la cui riproduzione non può dunque essere ritenuta ammissibile senza il preventivo consenso del soggetto ivi raffigurato”.
Lo stesso vale per i prodotti di merchandising (medaglie) raffiguranti Rivera, nonostante l’immagine di questo fosse ivi stilizzata. I Giudici osservano infatti che “è opinione ormai da tempo consolidata nella giurisprudenza che la tutela dell’immagine della persona fisica possa estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati”.