La Commissione Europea sanziona Lundbeck per aver ritardato l’ingresso dei generici

Lo scorso 19 giugno, la Commssione Europea (“CE”) ha imposto una sanzione di € 93.800.000 all’azienda farmaceutica danese Lundbeck, oltre a sanzioni complessive per € 52.200.000 a diverse aziende produttrici di farmaci generici. Le sanzioni sono state inflitte a causa del fatto che Lundbeck avrebbe illegittimamente concluso accordi con ciascuna delle aziende genericiste per ritardare l’ingresso sul mercato delle loro versioni generiche più economiche del farmaco originator “citalopram” di Lundbeck (un antidepressivo blockbuster), ciò che costituirebbe violazione delle norme antitrust comunitarie che vietano gli accordi anticoncorrenziali (art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – “TFUE”).

Come abbiamo spiegato qui in questo blog, a seguito dell’indagine della CE sulla concorrenza nell’ambito del settore farmaceutico (disponibile su http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry), il 25 luglio 2012 la CE aveva inviato alle parti uno “Statement of Objections” in cui essa dichiarava di ritenere in via preliminare che Lundbeck avesse concluso accordi c.d. “pay-for-delay” con le aziende genericiste in questione per impedire illegittimamente l’ingresso nel mercato di versioni generiche del suo citalopram. Infatti, secondo la CE, l’ingresso dei generici era diventato in linea di principio possibile quando certi brevetti di Lundbeck sul citalopram erano scaduti; e tuttavia, le aziende genericiste avevano stipulato accordi che prevedevano sostanziali trasferimenti di denaro da Lundbeck ad esse, le quali si erano perciò successivamente astenute dall’entrare sul mercato con il citalopram generico.

Con la decisione in questione, la CE conferma la sua posizione preliminare affermando che il comportamento sopra descritto ha violato l’articolo 101 TFUE, che vieta le pratiche commerciali restrittive. Secondo il parere della CE, tali pratiche possono aver causato notevole danno per i consumatori, avendo esse illegittimamente ritardato l’ingresso dei farmaci generici per due anni e mantenuto di conseguenza alto il prezzo del citalopram.

Lundbeck ha già annunciato che farà appello contro la decisione, che considera erronea. Secondo l’azienda, infatti, essa non tiene in considerazione il fatto che citalopram era protetto anche da un brevetto di processo che era in vigore al momento in cui gli accordi vennero stipulati, e che sarebbe stato violato dalle aziende generiche se queste avessero lanciato i loro farmaci generici sul mercato prima della sua scadenza. Di conseguenza, gli accordi non erano anticoncorrenziali ma componevano legittimamente delle liti fondate su un brevetto di Lundbeck valido.

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