Il Tribunale di Milano tutela Le Corbusier
Pubblicato anche sul portale “Diritto24” de Il Sole 24 Ore
Con sentenza n. 2311/14 dello scorso 17 febbraio nel procedimento avente R.G. n. 37937/11, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano (presidente dr.ssa Tavassi, g. estensore dr. Perrotti, terzo giudice dr.ssa Gandolfi) si è pronunciata in favore di Cassina S.p.A. nella disputa per violazione di diritti d’autore e concorrenza sleale da questa avviata contro High Tech s.r.l. Oggetto della vertenza erano in particolare le copie delle opere di Le Corbusier note come LC1, LC2 e LC4 commercializzate da High Tech senza l’autorizzazione di Cassina, detentrice dei diritti esclusivi di riproduzione delle stesse.
Nello spiegare i principi che presiedono alla tutela autoristica delle opere di industrial design, la sentenza in commento riprende in larga parte altre precedenti pronunce della medesima Sezione Specializzata: tra l’altro, la sentenza n. 9906/12 emanata nel giudizio Flos vs Semeraro, di cui avevamo parlato qui in questo blog; nonché le sentenze n. 9173/12 e n. 9917/12 emanate in altri due procedimenti che vedevano convenuta sempre High Tech e attore invece, in quei due casi, il gruppo multinazionale del design Vitra. Così, la pronuncia ribadisce in particolare tre circostanze già chiarite nelle decisioni summenzionate:
i) che la tutela autoristica delle opere di design è conferita alle stesse, dall’art. 2 co. 1 n. 10 della Legge sul diritto d’Autore (L. 633/41, “L.d.A.”), a prescindere dal fatto che esse siano mai state registrate come disegni/modelli;
ii) che la c.d. “moratoria” prevista dall’art. 239 del Codice della Proprietà Intellettuale (D. Lgs. 30/2005, “CPI”) in favore di coloro che producevano le copie prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 n. 10 L.d.A., di cui avevamo parlato tra l’altro qui in questo blog, nel suo nuovo termine tredicennale attualmente in vigore – e in scadenza il 19 aprile 2014 – appare eccessivamente lunga e quindi in contrasto con la normativa e giurisprudenza comunitaria; essa peraltro non risultava comunque applicabile nel caso di specie, posto che la convenuta non aveva iniziato a produrre le copie prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 n. 10 L.d.A.;
iii) che, per valutare la sussistenza del requisito del “valore artistico” richiesto dalla norma – assieme al “carattere creativo” – perchè l’opera dell’industrial design goda della tutela autoristica, “è necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato (…). In tale prospettiva acquista particolare positiva significatività della qualità artistica di un’opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici”.
Su quest’ultimo punto, il Tribunale riconosce peraltro che un simile criterio trova facile applicazione nei confronti delle opere di design più datate, mentre difficilmente potrebbe applicarsi a quelle più recenti che non hanno (ancora) una storia di riconoscimenti e apprezzamenti. Anche per queste ultime, precisano i giudici, sarà comunque necessario “cercare di fondare il giudizio di sussistenza del valore artistico di per sé su parametri in qualche modo verificabili e non arbitrari o meramente soggettivi”, parametri che spetterà a chi invoca la tutela fornire.
La decisione, accertata quindi la violazione dei diritti d’autore di Cassina ad opera di High Tech, si sofferma su una questione relativa al risarcimento del danno. Essa precisa infatti che High Tech non potrà essere condannata al risarcimento dei danni cagionati dalla sua commercializzazione delle copie avvenuta nel periodo dal 12 aprile 2007 al 14 agosto 2009: in tale lasso temporale, infatti, era in vigore una versione della “moratoria” di cui all’art. 239 CPI summenzionato che si applicava anche a coloro che, come High Tech, avevano iniziato a commercializzare le copie dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 n. 10 L.d.A.