Il Tribunale di Milano tutela il design contro le copie

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9906/12 pubblicata il 12 settembre 2012, si è pronunciato nel noto procedimento in materia di copie di mobili di classic design che vedeva contrapporsi Flos S.p.A. a Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. In particolare, il procedimento era stato avviato da Flos (con intervento adesivo di Assoluce) in relazione alle copie della sua lampada “Arco” commercializzate da Semeraro.

Come è noto, la materia trattata nella sentenza – ovvero la tutela dell’industrial design ai sensi della legge sul diritto d’autore (“LdA”) – è stata oggetto di numerose discussioni ed altrettanto numerose modifiche normative negli ultimi anni. In particolare, come abbiamo scritto qui, qui e qui in questo blog, la diatriba vedeva contrapporsi da un lato le aziende titolari dei diritti d’autore sulle opere di design, dall’altro le aziende italiane intenzionate a produrre e commercializzare copie di tali opere, che intervenivano a “colpi di lobby” sulla normativa vigente per vedersi riconosciuto tale diritto(agendo in particolare sull’art. 239 del Codice della Proprietà Intellettuale, “CPI”). Il caos giuridico scaturente da questa battaglia aveva peraltro portato Tribunale e Corte d’Appello di Milano ad investire della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) con tre rinvii pregiudiziali (C-168/09, C-219/09 e C-198/10) di cui il primo formulato proprio nel procedimento in questione e gli altri due in casi analoghi (Vitra vs High Tech S.r.l. e Cassina S.p.A. vs Alivar S.r.l.). (…)

Nella decisione in commento il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in proprietà intellettuale e industriale, rileva in primo luogo come la lampada “Arco” – disegnata da Achille e Piergiacomo Castiglioni – possieda i requisiti richiesti dalla legge per godere di protezione di diritto d’autore, ovvero il “carattere creativo” e “valore artistico” di cui all’art. 2 n. 10 LdA. In particolare, in ordine al secondo requisito, il Tribunale precisa che la sua sussistenza va valutata rilevando “nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato (…). La ricerca di obiettivi e verificabili riscontri esterni appare dunque un criterio utile al fine di verificare se esista o meno una consolidata e diffusa opinione maturata e confermata nel tempo rispetto al riconoscimento, ad una determinata opera di design, di un significato e di un valore che trascende la mera attitudine della sua forma esteriore ad attirare l’attenzione del consumatore e a dare ad oggetti di uso comune una loro peculiarità estetica“.

La sentenza precisa poi, contrastando una contraria interpretazione della pronuncia pregiudiziale della CGUE in C-168/09, che possono beneficiare della tutela di diritto d’autore sia le opere di design registrate come modello prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 n. 10 LdA (19 aprile 2001), sia quelle mai registrate come appunto la lampada Arco.

Infine, in relazione alla c.d. “moratoria” disposta dall’art. 239 CPI in favore di coloro che producevano le copie prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 n. 10 LdA, di cui avevamo parlato qui in questo blog, il Tribunale ricorda che la pronuncia pregiudiziale della CGUE aveva già ritenuto incompatibile con il diritto comunitario, in quanto eccessiva, una moratoria decennale. Se ne deduce quindi che, secondo il Tribunale, nella versione attuale della durata di addirittura tredici anni, la moratoria è ancor più incompatibile con il diritto comunitario. In ogni caso, conclude la sentenza, tale moratoria non si applica certamente al caso della convenuta, che aveva iniziato ad importare le copie della lampada Arco dopo la data prevista per godere della moratoria medesima (19 aprile 2001).

Il Tribunale conclude quindi condannando Semeraro, per violazione dei diritti d’autore di Flos, al risarcimento del danno e delle spese legali (queste ultime pari € 65.000 in tutto, tra Flos e Assoluce) oltre che alla pubblicazione della sentenza, ed inibendola dal commercializzare ulteriori copie, con penale di € 1.000 per ogni ulteriore copia importata e/o commercializzata e con l’obbligo di distruggere gli esemplari ancora nella sua disponibilità.

In tema di quantificazione del danno il Tribunale utilizza il criterio dell’utile conseguito dal contraffattore con la vendita delle copie (ritenendo in sostanza inadeguato il criterio dei profitti persi dalla titolare dei diritti, poichè la significativa differenza di prezzo tra la lampada originale e la copia rendeva difficile sostenere che le vendite delle copie fossero state “sottratte” alle vendite degli originali), e liquida perciò il danno patrimoniale in euro 40.000 (cifra all’apparenza bassa, anche se non si conosce l’ammontare richiesto da Flos), e quello non patrimoniale in euro 20.000.

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