Il Tribunale di Milano in materia di diritto all’oblio su Google

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10374 dello scorso 28 settembre, ha annullato un precedente provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali (infra il “Garante”) aveva negato tutela alla ricorrente, avente ruolo pubblico, che aveva ivi azionato il proprio diritto all’oblio. Di tale diritto si è già avuto modo di parlare in questo blog rispettivamente qui e qui.

Questi, in sintesi, i fatti. La ricorrente, asserita vittima di un articolo diffamatorio a tema politico risalente al 2010 e rimosso dalla fonte originaria a conclusione di altro procedimento giudiziale terminato con transazione, aveva più volte chiesto a Google di procedere alla rimozione dell’URL di un blog contenente copia del suddetto articolo dall’elenco dei risultati generati durante la ricerca con il proprio nome e cognome. Stante il rigetto di dette richieste, questa si era rivolta al Garante per ottenere la condanna di Google in tal senso; tuttavia il Garante non aveva accolto le sue ragioni essenzialmente per via dell’asserito interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni contenute nell’articolo in questione (interesse derivante dal ruolo pubblico rivestito dalla ricorrente), da intendersi prevalente rispetto al di lei diritto alla protezione dei dati personali. Da qui il ricorso avverso detto provvedimento davanti al Tribunale di Milano – cui resistevano sia Google che il Garante – con il quale la ricorrente lamentava, da un lato, l’insussistenza dell’interesse pubblico ravvisato dal Garante alla luce del notevole tempo trascorso dalla pubblicazione dell’articolo, del contenuto non verificabile dello stesso, nonché dell’intervenuta cancellazione di quest’ultimo ad opera del suo stesso editore e, dall’altro, che nel bilanciamento tra diritto all’informazione, interesse economico del motore di ricerca e il proprio diritto all’oblio, quest’ultimo dovesse comunque ritenersi prevalente.

Il Tribunale, per prima cosa, ha evidenziato che il diritto all’oblio – come già stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Costeja C-131/12 citata dalla ricorrente – in simili casi deve intendersi in linea di principio prelevante nel necessario bilanciamento con gli altri diritti fondamentali, ossia quello alla libertà d’impresa del motore di ricerca – la cui capacità diffusiva di informazioni, sottolinea il Tribunale, è peraltro di certo più invasiva rispetto a quella dei singoli siti sorgente – e quello all’informazione degli utenti; ciò tranne quando i dati personali trattati o i soggetti cui questi si riferiscono possiedano, ad esempio, carattere pubblico: in tal caso infatti diviene preminente l’interesse degli utenti ad avere accesso alle informazioni in questione. La necessaria prevalenza del diritto all’oblio discende dal fatto che questo rappresenta un “aspetto (funzionale) del diritto all’identità personale, segnatamente il diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca”, in quanto tale tutelato da diverse norme: dall’art. 2 della Costituzione italiana quale diritto inviolabile della persona; dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) con riferimento al rispetto della dignità umana; dalla Direttiva 95/46/CE in materia di privacy e dal Codice Privacy italiano nella misura in cui prevedono che il trattamento dei dati personali si debba svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, ivi incluso quello all’identità personale e alla dignità umana.

Il Tribunale ha quindi valutato l’asserita sussistenza di interesse pubblico circa le informazioni contenute nell’articolo cui l’URL contestato rinviava, richiamando d’altra parte il diritto dell’interessato a ottenere l’aggiornamento ovvero la cancellazione dei dati oggetto di trattamento, nonché il suo diritto a che i propri dati siano divulgati nei rispetto dei criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo ai sensi degli artt. 7 e 11 del Codice Privacy. Il Tribunale ha così stabilito che i dati personali della ricorrente trattati nell’articolo, “pur astrattamente ancora attuali”, risultavano “non pertinenti, non completi e non aggiornati”, per cui “l’interesse pubblico – astrattamente configurabile atteso che tratta(va)si di una componente di un’autorità indipendente – (doveva) ritenersi del tutto insussistente”, diversamente da quanto sostenuto dal Garante. Ciò sulla base dei seguenti fatti decisivi: a) le opinioni ivi espresse erano rimaste “del tutto isolate”, in quanto “ad esse, non (era) seguito alcun accertamento idoneo a corroborare i dubbi sulla regolarità del concorso pubblico” cui aveva partecipato la ricorrente e la cui regolarità era stata posta in dubbio; b) la ricorrente aveva dimostrato di possedere i requisiti professionali (non contestati dai resistenti) necessari a ricoprire il proprio ruolo; c) l’editore che aveva pubblicato l’articolo in questione ne aveva poi disposto la cancellazione dall’archivio online.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ha annullato il provvedimento del Garante impugnato e, per l’effetto, ha ordinato al motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione dell’URL contestato rispetto alla ricerca tramite le keyword corrispondenti al nome e cognome della ricorrente e alla cancellazione di ogni sua traccia pregressa, condannando Google al pagamento delle spese di lite in solido con il Garante.

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